È pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 48 di ieri 27 febbraio la Legge 22 febbraio 2024, n. 17 di conversione in legge, senza modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212 recante: “Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119 -ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”.

La Legge è entrata in vigore dal 28 febbraio 2024. 

Con la nuova Legge il governo permette a chi aveva chiesto il Superbonus al 110 o al 90 per cento con la cessione del credito di imposta o con lo sconto in fattura di mantenere l’agevolazione, anche se i lavori (certificati entro il 31 dicembre 2023) non sono stati completati entro la fine del 2023. 

Viene previsto anche un sostegno economico per le famiglie con un ISEE inferiore a 15mila euro che non sono riuscite a concludere la ristrutturazione iniziata con il Superbonus entro il 31 dicembre 2023, ma che hanno già svolto almeno il 60 per cento dei lavori. Il governo coprirà le spese sostenute da queste famiglie dal primo gennaio al 31 ottobre del 2024. Lo stanziamento iniziale per il sostegno è di 16 milioni.

Sono previsti 20 giorni di tempo in più per cittadini e imprese che stanno usufruendo degli incentivi in edilizia per inviare le comunicazioni relative allo sconto in fattura e alla cessione del credito in merito ai costi sostenuti nel 2023. Il testo, inoltre, limita ulteriormente le deroghe al divieto di cessione del credito nelle ipotesi di demolizione e ricostruzione di edifici.

Previsti nuovi limiti per usufruire del Bonus Barriere Architettoniche: fino al 2025 viene riconosciuta una detrazione Irpef del 75% sulle spese sostenute per la rimozione di ostacoli alla mobilità negli edifici, anche in assenza di disabili. Le spese ammesse sono soltanto per gli interventi su scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici: sono esclusi infissi e servizi igienici.

Per il Sismabonus, invece, viene introdotto l’obbligo di assicurazione contro il rischio sismico per i contribuenti che abbiano usufruito del Superbonus per interventi nei Comuni colpiti da eventi sismici verificatisi dall’1 aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.