Con la risposta a interpello n. 239 del 2 dicembre 2024 in tema di credito d’imposta per investimenti 4.0, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che ai fini della determinazione del momento di effettuazione degli investimenti si deve far riferimento alle regole generali previste dall’art.109 TUIR.

Nel caso in cui il bene entri comunque in funzione, pur senza essere interconnesso, il contribuente può godere del credito d’imposta “in misura ridotta” fino all’anno precedente a quello in cui si realizza l’interconnessione oppure può decidere di attendere l’interconnessione ai sensi del comma 1062 e fruire del credito di imposta “in misura piena”.

Per “misura ridotta” si intende l’aliquota percentuale spettante in relazione agli investimenti aventi ad oggetto beni strumentali “ordinari”.

In tale evenienza, l’ammontare del credito fruibile in misura piena dall’anno di interconnessione dovrà essere decurtato di quanto già fruito in precedenza. Tale valore sarà poi suddiviso in un nuovo triennio di fruizione di pari importo.