Reddito di emergenza: al via le domande dal 1 luglio

L’INPS con il messaggio n. 2406 del 24 giugno 2021, prende in esame il riconoscimento, a domanda, di quattro quote di Reddito di emergenza, per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2021, ai nuclei familiari che, all’atto della domanda, sono in possesso dei requisiti per il valore del reddito familiare, che deve essere riferito al mese di aprile 2021.

Hanno diritto all’erogazione di queste quote del Rem  coloro che hanno terminato, tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021, di percepire i trattamenti NASpI e DIS-COLL.

Il Rem può essere richiesto all’INPS, a partire dal 1° luglio ed entro il 31 luglio 2021, attraverso i seguenti canali:

– sito internet dell’INPS;

– Istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.

Pertanto, la domanda potrà essere presentata dal 1° luglio 2021 al 31 luglio 2021.

Il richiedente deve essere in possesso di una DSU valida al momento della presentazione della domanda.

Criteri di compatiblità

Le ulteriori quote di Rem non sono compatibili:

a) con le indennità COVID-19, nonché con l’indennità per i collaboratori sportivi e l’indennità per i lavoratori del settore agricolo e della pesca;

b) con le prestazioni pensionistiche, dirette o indirette, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità e dei trattamenti di invalidità civile;

c) con i redditi da lavoro dipendente, la cui retribuzione lorda complessiva sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo;

d) con il Reddito o la Pensione di cittadinanza, per tutto il periodo di fruizione del Rem.