Assegno temporaneo figli minori: come presentare la domanda
L’INPS con la circolare n. 93 del 30 giugno 2021, torna ad occuparsi dell’assegno unico universale, che entrerà in vigore a partire dal prossimo anno, In via assolutamente temporanea, a decorrere dal 1 luglio e fino al 31 dicembre 2021, è stato invece introdotto l’“Assegno temporaneo per i figli minori”.
Requisiti e ambito di applicazione
L’Assegno temporaneo è erogato dall’INPS in presenza di figli minori di 18 anni, ivi inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo, ai nuclei familiari che non hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare propriamente detto.
L’assegno per il nucleo familiare (ANF) è corrisposto alle seguenti categorie di lavoratori:
– dipendenti;
– iscritti alla Gestione separata;
– agricoli, domestici e domestici somministrati;
– dipendenti di ditte cessate, fallite e inadempienti, lavoratori in aspettativa sindacale;
– marittimi sbarcati, titolari di prestazioni sostitutive della retribuzione (NASpI o di disoccupazione agricola), di trattamenti di integrazione salariale o prestazioni pensionistiche da lavoro dipendente.
L’Assegno può inoltre essere riconosciuto ai nuclei familiari di lavoratori autonomi e ai nuclei familiari in cui sono presenti soggetti in stato di inoccupazione.
Requisiti di spettanza
Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, devono sussistere tutti i seguenti requisiti:
1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
2) essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
3) essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico conviventi sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
4) essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
5) essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, calcolato ai sensi dell’articolo 7 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, secondo la tabella di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 79 del 2021.
Il diritto alla prestazione dell’Assegno temporaneo è esteso ai nonni per i nipoti minori in linea retta a carico dell’ascendente, qualora essi risultino presenti nell’ISEE dell’ascendente in presenza di un formale provvedimento di affido o in ipotesi di collocamento o accasamento etero familiare.
Compatibilità dell’Assegno temporaneo
L’Assegno temporaneo è compatibile con il Reddito di cittadinanza e con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.
Presentazione della domanda
La domanda di Assegno temporaneo è presentata, di norma, dal genitore richiedente, entro e non oltre il 31 dicembre 2021, in modalità telematica all’INPS ovvero presso gli Istituti di patronato. Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021. Si evidenzia che, successivamente al 30 settembre 2021, la decorrenza della misura corrisponderà al mese di presentazione della domanda. L’importo spettante è corrisposto mediante:
– accredito su rapporti di conto dotati di IBAN, area SEPA, intestati al richiedente e abilitati a ricevere bonifici (conto corrente, libretto di risparmio, carta prepagata);
– bonifico domiciliato al richiedente presso lo sportello postale;
– accredito sulla carta di cui all’articolo 5 del decreto-legge n. 4 del 2019, per i nuclei beneficiari di Rdc.