Licenziamenti collettivi, criterio di scelta dei carichi di famiglia

La Corte di Cassazione, con la sentenza n.10996 del 26 aprile 2021, ha chiarito che in materia di licenziamenti collettivi, il criterio di scelta dei carichi di famiglia va inteso secondo una nozione elastica, non limitata al profilo fiscale, da applicare mediante lo scrutinio, da parte datoriale, di tutti gli elementi che possano concorrere a definire, in senso sostanziale, gli oneri economici derivanti dal mantenimento di un familiare e gravanti sul singolo lavoratore.

La vicenda al vaglio della Corte  ha riguardato il caso di un dipendente rientrante nella disciplina del licenziamento collettivo, separato e tenuto a corrispondere un assegno mensile per il mantenimento della figlia minore.

La Corte d’appello confermando la pronuncia del tribunale statuiva l’illegittimità del licenziamento in violazione dei criteri di scelta, poiché la società aveva basato il punteggio dei carichi di famiglia esclusivamente sulla documentazione fiscale del dipendente dalla quale non si poteva rinvenire la sussistenza dei carichi famigliari.

La società alla luce di questa pronuncia ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando la violazione dell’articolo 5 della L.223/1991accreditando una nozione restrittiva di carichi familiari al fine di poter applicare un criterio razionale e oggettivo, basato sulla documentazione fiscale disponibile.

Quest’ultima corte, ha dato parere negativo alle pretese datoriali affermando che  il riferimento ai “carichi di famiglia” debba essere individuato in relazione al fabbisogno economico determinato dalla situazione familiare e, quindi, dalle persone effettivamente a carico e non da quelle risultanti in relazione ad altri parametri che potrebbero rivelarsi non esaustivi.

La società lamentava l’impossibilità di verifica delle circostanze personali del lavoratore e di come la separazione coniugale non è soggetta al principio di pubblicità legale. Sul punto la Corte si è limitata a rilevare come i giudici di merito abbiano accertato la situazione familiare del lavoratore in base alle risultanze probatorie acquisite in giudizio e come questo non sia determinante ai fini di una più corretta interpretazione della norma.