Comparto Difesa – determinazione del calcolo della pensione

L’INPS, con la circolare 107 del 14 luglio 2021 fornisce le prime istruzioni relative all’applicazione dell’articolo 54 del d.p.r. 1092/1973 con riferimento al calcolo della quota retributiva delle pensioni liquidate ai sensi dell’articolo 1, comma 12, della legge 335/1995, per i soggetti con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 pari o superiore a 15 anni e inferiore a 18 anni.

Con riferimento a questi soggetti, a seguito del nuovo assetto giurisprudenziale definito dalla sentenza delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti in esame, si deve procedere al riconoscimento dell’aliquota di rendimento del 2,44% per il numero degli anni di anzianità contributiva maturati alla data del 31 dicembre 1995.

Nella circolare, inoltre, si fa presente che per la determinazione del relativo trattamento pensionistico i principi espressi nella sentenza in esame non riguardano coloro che hanno maturato al 31 dicembre 1995 un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni e che, con successiva circolare, verranno fornite le istruzioni applicative della disposizione in argomento con riferimento ai soggetti che hanno maturato al 31 dicembre 1995 un’anzianità contributiva inferiore a 15 anni.

L’INPS procede così a fornire istruzioni per il ricalcolo delle pensioni dei militari che al 31 dicembre 1995 vantavano tra i 15 e i 18 anni di contributi maturati in regime retributivo quindi.

L’INPS specifica che procederà al riesame d’ufficio delle pensioni del personale in oggetto, applicando, per la rideterminazione della quota retributiva, l’aliquota di rendimento del 2,44% e precisa che il ricalcolo della pensione non trova applicazione per coloro nei cui confronti è intervenuta sentenza passata in giudicato.

Coloro ai quali la pensione verrà ricalcolata si vedranno riconosciute le differenze sui ratei arretrati dovute a seguito della riliquidazione e “gli interessi legali e/o rivalutazione monetaria, nei limiti della prescrizione quinquennale da calcolarsi a ritroso dalla data della riliquidazione, fermi restando gli effetti di eventuali atti interruttivi anteriori.”