INL, tentativo di ripresa delle attività in presenza

La Direzione Centrale Risorse Umane, Finanziarie e Logistica dell’INL con la nota 12672 del 27 luglio 2021, invita i dirigenti di sede ad adottare le nuove linee guida per le attività del personale dipendente in vista della graduale ripresa delle attività economiche e sociali.

L’art. 263, Decreto Legge Rilancio, aveva già disciplinato alcune delle misure organizzative per la Pubblica Amministrazione prescrivendo l’esigenza della progressiva riapertura di tutti gli uffici e a quelle dei cittadini e delle imprese connesse alla graduale riapertura e riavvio delle attività produttive e commerciali, nonché di organizzare il lavoro dei propri dipendenti e l’erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell’orario, rivendendo l’articolazione giornaliera e settimana, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l’utenza applicando il lavoro agile”.

In tale ottica, la Legge 17 giugno 2021, n. 87, di conversione del decreto legge 22 aprile 2021 n.52  , lascia inalterata sino al 31 dicembre 2021 la possibilità di applicare il lavoro agile in modalità semplificata.

Per quanto attiene il personale dipendente dell’INL, dal 1° settembre 2021 dovrà essere assicurata una maggiore attività in presenza, alternando il lavoro da remoto, secondo i seguenti criteri:

  • l’attività del personale non di vigilanza dovrà essere svolta presso gli uffici competenti per almeno due giornate a settimana e sino ad un massimo di 4 giornate a settimana e, a decorrere dal 1° ottobre, per almeno tre giornate a settimane, fermo restando la facoltà del dipendente di non accedere al lavoro agile;
  • il personale di vigilanza, invece, potrà svolgere l’attività in modalità da remoto per le sole giornate in cui non verrà svolta l’attività esterna;
  • non potranno essere svolte in modalità agile quelle attività che per esigenze di funzionalità siano ritenute non realizzabili a distanza e richiedano la presenza nella sede di lavoro (es. ricevimento del pubblico, procedure di conciliazione non attivabili a distanza, etc.);
  • lavoratori fragili potranno continuare a svolgere l’attività lavorativa a distanza, salvo diverse indicazioni del medico competente.