Geolocalizzazione e lavoro in turni: sanzioni per violazione dei dati personali dei rider

Il Garante per la tutela dei dati personali con il provvedimento n. 285 del 22 luglio 2021,  ha sanzionato un’azienda che impiega rider per aver trattato in modo illecito i dati personali di circa 8000 dipendenti. Per mettersi in regola, la società dovrà modificare il trattamento dei dati dei lavoratori adeguandosi, entro tempi determinati, alle prescrizioni dettate dall’Autorità. Dagli accertamenti effettuati anche presso la sede della società, che svolge attività di consegna di cibo e prodotti per mezzo di una piattaforma digitale, sono emerse infatti numerose e gravi violazioni della normativa privacy europea e nazionale, dello Statuto dei lavoratori e della recente normativa a tutela di chi lavora con le piattaforme digitali.

Obblighi del datore di lavoro

Gli illeciti riguardavano tra l’altro la mancata trasparenza degli algoritmi utilizzati per la gestione dei rider, sia per l’assegnazione degli ordini sia per la prenotazione dei turni di lavoro.

Il datore di lavoro dovrà fornire ai rider informazioni precise sul funzionamento del sistema di assegnazione degli ordini ed individuare misure per tutelare il diritto di ottenere l’intervento umano in grado di valutare compiutamente e, se del caso, correggere in modo sostanziale il funzionamento del sistema.

Spetta comunque alla società di verificare, con cadenza periodica, la correttezza dei risultati degli algoritmi per ridurre al massimo il rischio di effetti distorti o discriminatori.

Dettaglio delle violazioni contestate

In particolare, con la geolocalizzazione del dispositivo effettuata, il controllo travalica il limite dell’attività necessaria per assegnare l’ordine. E’ stata rilevata inoltre la conservazione di una elevata mole di dati personali raccolti nel corso dell’esecuzione degli ordini, tra i quali anche le comunicazioni con il customer care. Il sistema raccoglie infatti dati relativi a scostamenti di pochi minuti rispetto ai tempi stimati (ad es. ritiro dal cibo dal ristorante o consegna al cliente) o comunque predeterminati (ad es., tempo di effettivo spostamento del rider dal luogo in cui ha accettato il pick up). Tutto ciò in violazione dello Statuto dei lavoratori che, per l’utilizzo di dispositivi dai quali possa derivare anche il controllo a distanza del lavoratore, richiede, prima dell’installazione, la sussistenza di esigenze determinate (sicurezza del lavoro, tutela del patrimonio aziendale) e comunque la stipula di un accordo sindacale o l’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro.