Malattia, maternità e tubercolosi: aggiornate le retribuzioni per compartecipanti e piccoli coloni

L’INPS con la circolare n. 121 del 5 agosto 2021, comunica gli importi giornalieri sulla cui base vanno determinate le prestazioni economiche di malattia, maternità/paternità e tubercolosi, la cui misura deve essere calcolata con riferimento a periodi di paga compresi nell’anno 2021.

Con riferimento all’erogazione delle prestazioni economiche di malattia e di tubercolosi, si ricorda che le retribuzioni di cui al citato decreto direttoriale sono utilizzabili soltanto nei confronti dei lavoratori in questione (compartecipanti familiari e piccoli coloni), limitatamente ai quali, nell’ambito del settore agricolo, continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali determinati anno per anno per ciascuna provincia.

Eventuali prestazioni riferite a eventi indennizzabili sulla base di periodi di paga cadenti nell’anno 2021, liquidate temporaneamente ai lavoratori predetti sulla scorta dei salari convenzionali stabiliti per il 2020, dovranno essere, quindi, riliquidate sulla base dei nuovi importi.

Per quanto riguarda le prestazioni economiche di maternità/paternità, si ricorda che le stesse, a decorrere dal 2011, sono liquidate sulla base del reddito medio convenzionale giornaliero valido per la determinazione della misura delle pensioni.

Il reddito applicabile, per l’anno 2021, ai fini dell’erogazione delle prestazioni di maternità/paternità, è pari a euro 59,66.