Sospensione della riduzione NASpI: si procede d’uffici

L’Inps, con la circolare 122 del 6 agosto 2021 , ha fornito precisazioni riguardo alla sospensione della riduzione dell’importo della NASpI prevista dall’articolo 38 del Dl 73/2021 (Sostegni bis).

La misura è stata decretata dall’art. 4, comma 3, DLgs. n. 22/2015, il quale ha stabilito che la naspi si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione (ossia al 91° giorno della prestazione).

La riduzione opera, fino al 31 dicembre 2021, per le prestazioni in pagamento dal 1° giugno 2021 nonché per le nuove prestazioni decorrenti nel periodo compreso dal 1° giugno 2021 al 30 settembre 2021.

Sul punto l’articolo 38 del Dl 73/2021 stabilisce che per le indennità di disoccupazione NASpI in corso di erogazione alla data del 1° giugno 2021 è sospesa la riduzione: dunque, dal 1° giugno 2021 fino al 31 dicembre 2021 non avviene nessuna decurtazione sugli importi in pagamento alla data del 1° giugno 2021.

Lo stesso accade per le indennità di disoccupazione NASpI aventi data di decorrenza nell’arco temporale che va dal 1° giugno 2021 al 30 settembre 2021: quindi, gli importi verranno erogati fino al 31 dicembre 2021 nella misura come determinata secondo le ordinarie disposizioni di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, del Dlgs n. 22/2015, senza procedere alla riduzione.

La circolare Inps n. 122/2021 precisa che la sospensione della riduzione si applica anche nelle ipotesi di liquidazione della prestazione NASpI erogata in forma anticipata in un’unica soluzione (art. 8 del Dlgs 22/2015).

Per vedere applicata la norma del Dl Sostegni bis gli interessati non devono presentare domanda: si procederà d’ufficio.

Per quanto riguarda le prestazioni NASpI con decorrenza dal 1° ottobre 2021, si applicherà la riduzione ogni mese in misura pari al tre per cento a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.

Il meccanismo normale di riduzione della prestazione troverà spazio nuovamente a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Precisa l’Inps che per le prestazioni in parola oggetto di sospensione (dal mese di giugno al mese di dicembre 2021), si dovrà rideterminare l’importo spettante per le successive mensilità da gennaio 2022 applicando tutte le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi.