Passaggio da indennità equipollente a TFR: trattamento fiscale da applicare

L’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 559 del 26 agosto 2021, ha fornito chiarimenti in tema di regime fiscale del trattamento di fine rapporto (TFR) in caso di trasformazione da indennità equipollente.

La legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha riformato il sistema pensionistico obbligatorio e complementare, ha previsto, all’articolo 2, comma 5, che per i lavoratori assunti dal 1° gennaio 1996 alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i trattamenti di fine servizio dovessero essere regolati sulla base delle disposizioni dell’articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto.

La legge 27 dicembre 1997, n. 449, all’articolo 59, comma 56, ha stabilito che, salvo quanto previsto dalla legge n. 335 del 1995 in materia di applicazione delle disposizioni relative al trattamento di fine rapporto ai dipendenti pubblici, al fine di favorire la partecipazione di questi ultimi alle forme di previdenza complementare, gli stessi dipendenti avrebbero potuto chiedere la trasformazione dell’indennità di fine servizio in trattamento di fine rapporto. Tale disposizione ha previsto, inoltre, che per coloro che avessero optato in tal senso, una quota dell’aliquota contributiva relativa all’indennità di fine servizio stabilita dalle gestioni previdenziali di appartenenza, pari all’1,5 per cento, sarebbe stata destinata alla previdenza complementare nei modi e con la gradualità da definirsi in sede di specifica trattativa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

E’ stato previsto che i dipendenti pubblici già assunti con contratto di lavoro a tempo determinato alla data del 30 maggio 2000 o assunti successivamente a tale data con contratto a tempo determinato, sarebbero passati automaticamente alla disciplina civilistica del trattamento di fine rapporto. Per tali dipendenti è stata, pertanto, prevista l’applicazione dell’istituto civilistico del TFR a prescindere dalla sottoscrizione del modulo di adesione al fondo pensione.

Per i lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, invece, il passaggio al TFR sarebbe stato automatico solo per gli assunti dal 1° gennaio 2001, mentre i dipendenti assunti entro il 31 dicembre 2000 avrebbero potuto mantenere il regime del trattamento di fine servizio o, su opzione, passare al regime civilistico del trattamento di fine rapporto.

In caso di passaggio dal regime di indennità equipollente al regime di TFR, quest’ultimo è composto da una quota pari all’importo maturato fino alla data dell’opzione determinato secondo le regole della vigente disciplina in materia di indennità di fine servizio, rivalutato, e da una quota formata dagli ordinari accantonamenti annuali al TFR effettuati a far data dall’opzione. Per i profili fiscali, ai fini della determinazione dell’imponibile, la prima quota, formata dagli importi maturati fino all’opzione, è determinata in base a quanto previsto dalla disciplina fiscale delle indennità equipollenti, mentre la seconda quota, formata dagli accantonamenti annuali al TFR effettuati a far data dall’opzione, è determinata in base a quanto previsto dalla disciplina fiscale del trattamento di fine rapporto.

Nelle ipotesi di passaggio dal regime di indennità equipollente a quello di TFR, si applica la disciplina dell’imponibile fiscale propria delle indennità equipollenti fino alla data del passaggio, indipendentemente dalla circostanza che questo si verifichi ante 2000 o post 2000, e quella propria del TFR per gli accantonamenti effettuati dalla data del passaggio.

In caso di passaggio dal regime di indennità equipollente al regime del TFR e di versamento, parziale o integrale, dell’IFR trasformata in TFR al Fondo pensione, le somme conferite, in tutto o in parte, al Fondo medesimo possano essere imputate ai vari montanti della posizione individuale in ragione del loro periodo di effettiva maturazione, nel rispetto delle disposizioni normative e delle indicazioni fornite nei documenti di prassi sul conferimento del TFR pregresso.

Le somme versate al Fondo a titolo di TFR pregresso, anche comprensivo della quota di IFR convertita, costituiscono unitariamente conferimento di TFR maturato e una volta versate al Fondo contribuiscono ad alimentare i montanti della posizione individuale in base al periodo di effettiva maturazione, al fine di tenerne conto in sede di tassazione della prestazione previdenziale.

L’eventuale conferimento del TFR maturato al 31 dicembre 2000 concorrerà ad alimentare il montante M1 della posizione individuale dell’iscritto e non sarà comprensivo delle somme maturate successivamente a tale data e fino al momento dell’adesione al Fondo.

Dal passaggio dal regime di IFR a quello di TFR, le modalità di tassazione del TFR si riflettono inevitabilmente sulle modalità di tassazione della lump sum.

Inoltre, con riferimento alla particolare ipotesi in cui i dipendenti abbiano maturato il requisito dei trent’anni di iscrizione al Fondo previsto per il diritto a percepire la lump sum e siano ancora in servizio, qualora si prevedesse la possibilità, per tali dipendenti, di rendere loro disponibile la somma spettante a titolo di lump sum e questa fosse destinata, in tutto o in parte, al Fondo, è stato evidenziato che il versamento della lump sum al Fondo non possa essere assimilato al conferimento di TFR pregresso, in assenza di disposizioni che ne consentano l’imputazione ai montanti della posizione individuale in ragione del periodo di effettiva maturazione. Conseguentemente, l’eventuale versamento della lump sum al Fondo, ove ammissibile in assenza di cessazione dal servizio, potrebbe configurare un ordinario conferimento in grado di alimentare la posizione dell’iscritto a far tempo dalla data del versamento medesimo.