Agevolazioni ai disabili: quando occorre esibire l’attestazione del medico specialista

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 578 del 3 settembre 2021 in tema di agevolazioni per disabili.

L’articolo 1, comma 3-bis), del decreto legge 29 maggio 1989, n. 202 prevede che tutti gli ausili e le protesi relativi a menomazioni funzionali permanenti sono assoggettati all’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto del 4 per cento.

In virtù di quanto previsto dall’articolo 2, comma 9, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, l’aliquota IVA agevolata si applica anche ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap di cui all’articolo 3 della L. 104 n. 1992.

Con tale ultima disposizione il legislatore ha inteso estendere le agevolazioni già previste per gli ausili in senso stretto anche a prodotti di comune reperibilità che possono migliorare l’autonomia delle persone con disabilità, sono state individuate le condizioni e le modalità per l’applicazione dell’agevolazione in esame.

In particolare, l’articolo 1 del d.m. 14 marzo 1998 prevede che l’aliquota del 4 per cento si applica «Alle cessioni e importazioni dei sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap di cui all’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Il successivo articolo 2, al comma 1 precisa che si considerano sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti ad assistere la riabilitazione, o a facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente e l’accesso alla informazione e alla cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedite o limitate da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio.

Con riguardo alla documentazione necessaria al fine di fruire dell’aliquota Iva agevolata, l’articolo 2, comma 2 del citato d.m. 14 marzo 1998, nella formulazione in vigore dal 4 maggio 2021, prevede che ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 4 per cento per le cessioni di sussidi tecnici e informatici effettuate direttamente nei loro confronti, le persone con disabilità, al momento dell’acquisto, producono copia del certificato attestante l’invalidità funzionale permanente rilasciato dall’azienda sanitaria locale competente o dalla commissione medica integrata.

Il successivo comma 2-bis stabilisce che i certificati di cui al comma 2, dai quali non risulti il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico-informatico e la menomazione permanente sono integrati con la certificazione, da esibire in copia all’atto dell’acquisto, rilasciata dal medico curante contenente la relativa attestazione, richiesta per l’accesso al beneficio fiscale.

In tal senso, mentre le certificazioni rilasciate dalle commissioni mediche integrate, a seguito delle ultime modifiche normative, riportano anche l’esistenza dei requisiti sanitari necessari per fruire dei benefici fiscali Iva collegati all’acquisto dei sussidi tecnici e informatici, detto collegamento funzionale non è previsto nei certificati rilasciati dalla Asl che, pertanto, devono essere integrati dall’attestazione rilasciata dal medico curante.

Occorre tuttavia osservare che la possibilità di esibire il certificato del medico curante e non del medico specialista è riconosciuta solo per gli acquisti da effettuarsi successivamente all’entrata in vigore del citato comma 2-bis dell’articolo 2.

Pertanto, nel caso in cui il verbale della commissione medica pubblica non contenga le indicazioni relative al collegamento funzionale tra menomazione permanente e sussidi tecnici informatici, perché rilasciato in data anteriore alle modifiche apportate all’articolo 2 del d.m. 14 marzo 1998, è necessario esibire l’attestazione del medico specialista. Il suddetto quadro normativo e di prassi evidenzia, quindi, che per entrambe le suddette attestazioni mediche non esistono limiti temporali di scadenza.