Federturismo: accordo per il contributo di solidarietà

Il 5 agosto 2021 Federturismo Confindustria, Aica e Filcams Cgil, Fisascat Cisl aderente a Fist Cisl, Uiltucs hanno siglato un accordo per l’attivazione di un contributo di solidarietà a favore dei dipendenti posti in Cassa integrazione guadagni in deroga o in Fondo integrazione salariale.
Le Parti convengono di attivare, attraverso EBIT, in via eccezionale e a valere per l’anno 2021, il seguente contributo di solidarietà quale aiuto volto a rispondere alla situazione di più grave necessità, riferito ai lavoratori posti in Cassa Integrazione Guadagni in Deroga o in Fondo Integrazione Salariale, in forza delle disposizioni di cui al Decreto Legge 02.03.2020 n. 9 e al Decreto Legge 17.03.2020 n. 18. e successivi;
Il predetto contributo, che non potrà superare i 300 euro lordi pro-capite, è riconosciuto in favore dei lavoratori che siano stati posti in Cassa Integrazione Guadagni in Deroga o in Fondo Integrazione Salariale nel periodo 1/4/2020-31/3/2021, con almeno 18 settimane, anche non consecutive, di sospensione dell’attività lavorativa a zero ore.
L’ammontare del contributo è così determinato: l’ammontare totale della cifra stanziata di cui al comma successivo (3 milioni euro) verrà suddivisa per il numero totale di settimane con sospensione a zero ore complessivamente effettuate da tutti i lavoratori sopraindicati, come indicato dalle aziende, e la cifra risultante dalla predetta divisione sarà moltiplicata per il numero di settimane di sospensione a zero ore soggettivamente effettuate dal dipendente e attribuita ai singoli lavoratori in forza al momento del pagamento, come sotto precisato. I suddetti importi sono riproporzionati per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale in base all’orario del contratto individuale. Qualora residuassero risorse economiche non impiegate, le Parti entro il 30 novembre ne ridefiniranno l’ulteriore distribuzione e la platea dei beneficiari.
EBIT, in applicazione dell’articolo 8 del CCNL dell’industria Turistica 14 novembre 2016, e per far fronte a questa spesa, utilizzerà quanto accantonato presso lo stesso ente nel “Fondo Sostegno al Reddito” prevedendo uno stanziamento di euro tre milioni (3 milioni) lasciando comunque accantonata la cifra eccedente tale importo, a favore dei lavoratori delle imprese con meno di 5 dipendenti.
Le aziende che non hanno provveduto a versare i contributi al sistema bilaterale nei termini previsti per il periodo precedente alla data odierna, potranno versare ratealmente il dovuto, a decorrere dal mese di gennaio 2022, secondo cadenze temporali e quantità che la singola azienda concorderà con EBIT in rapporto alla specifica posizione debitoria.

Inoltre viene prevista l’istituzione di una o più prestazioni straordinarie emergenza covid 19 da definire successivamente tra le parti nella tipologia e modalità di fruizione, che saranno erogate dagli Enti bilaterali territoriali con risorse proprie. Al fine di garantire detta prestazione ai lavoratori che operano nei territori ove ad oggi non risultano costituiti Enti Bilaterali Territoriali, le Parti, entro il 30 novembre, procederanno a definire le prestazioni e i tempi di erogazione da parte di EBIT sul singolo territorio utilizzando le risorse accantonate e non utilizzate dallo stesso territorio.

Possono beneficiare degli interventi del “Fondo Sostegno al Reddito” i lavoratori dipendenti da aziende che applicano integralmente il CCNL dell’Industria Turistica 14 novembre 2016, anche per quanto riguarda gli impegni derivanti dalla bilateralità (art. 7 CCNL Industria Turistica 14 novembre 2016).
La domanda per usufruire del contributo di solidarietà è presentata dal datore di lavoro ad EBIT, entro il 30 settembre 2021, corredata dall’elenco nominativo dei lavoratori aventi diritto con indicazione, per ciascuno di essi, del numero di settimane di sospensione del lavoro a zero ore effettuate nel periodo 1/4/2020 – 31/3/2021.   
L’azienda, a condizione che su di essa non gravino oneri contributivi, procederà a corrispondere ai lavoratori beneficiari l’importo del contributo, che verrà indicato da EBIT, nel primo cedolino utile successivo all’accredito del valore complessivo di pertinenza dell’azienda stessa da parte dell’Ente. L’importo del contributo indicato da EBIT si intende al lordo delle ritenute fiscali e l’azienda opererà da sostituto di imposta.
A tal fine EBIT restituirà a ciascuna azienda la distinta da essa fornita con l’importo soggettivo accreditabile in formato elettronico importabile (es. excel). 
EBIT procederà con un monitoraggio costante dell’andamento delle domande e delle risorse impiegate, fornendo periodici aggiornamenti onde consentire ulteriori valutazioni.
Le Parti incontreranno entro il 15 ottobre per la verifica della documentazione inviata dalle aziende e per l’adozione dei provvedimenti conseguenti.