Collaboratori coordinati con orario fisso non inquadrabili come dipendenti
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 16720 del 14 giugno 2021, ha specificato che il co.co.pro. non è inquadrabile come dipendente dell’impresa solo sulla base del fatto che osserva un orario di lavoro fisso e prestabilito.
Nel caso specifico la corte di appello di Cagliari aveva stabilito per una lavoratrice lo svolgimento di attività lavorativa (come addetta alle pulizie e alla sorveglianza) diversa e incompatibile con quella dedotta nel contratto a progetto (educatrice scolastica con compiti di vigilanza e controllo degli studenti nell’ambito di corsi di formazione professionale anche per l’osservanza di un orario di lavoro pari a 8.30 – 17.30 dal lunedì al venerdì e 8.30 – 14 il sabato.
La Cassazione rileva che “ai fini della distinzione fra lavoro subordinato e lavoro autonomo, la originaria volontà delle parti, intesa come programma negoziale pattuito rileva fino a quando non sia comprovato uno scostamento nella concreta fase di attuazione del rapporto ” per fatti concludenti ” .
Inoltre, nell’ipotesi di un lavoro che può essere svolto sia in regime di autonomia che di subordinazione, come nel caso specifico di educatrice e sorvegliante, il lavoratore può ( e deve ) fornire, nonostante la diversa qualificazione data al rapporto, la prova della subordinazione, anche in via indiziaria.
Per gli ermellini la sentenza impugnata non ha, invece , indicato in base a quali criteri il rapporto di lavoro sia da ritenere di natura subordinata, se non per il solo elemento dell’orario continuativo settimanale.
La corte ricorda che il problema della qualificazione del rapporto può risultare complesso e in particolare “nel lavoro dell’insegnante è difficilmente verificabile il criterio dell’eterodirezione”, mentre sottolinea l’importanza degli altri indici , concorrenti tra loro: inserimento nell’organizzazione, vincolo di orario, esclusività del rapporto, intensità della prestazione, inerenza al ciclo scolastico, alienità dei mezzi di produzione, retribuzione fissa a tempo senza rischio di risultato;
La Corte ha quindi chiarito che il lavoratore può essere inquadrato come dipendente qualora il giudice accerti attraverso altri indici “concorrenti” che l’attività definita nel contratto rientra nello schema tipico del lavoro subordinato.