Super Green pass obbligatorio per tutti i lavoratori dal 15 ottobre

Il decreto legge licenziato dal Consiglio dei Ministri ieri 16 settembre ed in attesa di pubblicazione in gazzetta ufficiale prevede il Super Green pass obbligatorio per  tutti i lavoratori e test antigenici gratuiti solo per chi non si può vaccinare, con efficacia dal prossimo 15 ottobre.

Vediamo  dunque nel dettaglio quanto disciplinato dal decreto.

Green pass per i lavoratori pubblici

Con una modifica al decreto Riaperture (decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021), si prevede l’estensione del green   pass ai lavoratori del pubblico impiego dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza. 

Ambito di applicazione

Più dettagliatamente, l’obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione covid 19 per svolgere l’attività lavorativa si applica al:

  • personale delle amministrazioni pubbliche (articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165);
  • personale in regime di diritto pubblico (articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)
  • al personale delle Autorità amministrative indipendenti, comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d’Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale.

E’ naturalmente fatta eccezione per i soggetti esentati dalla campagna vaccinale in possesso di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Verifiche sui dipendenti

Ai datori di lavoro spetta il compito di verificare il possesso del Green pass da parte dei lavoratori obbligati. A tal fine, entro il prossimo 15 ottobre, dovranno:

– definire le modalità operative per organizzare le verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro;

– individuare, con atto formale, i soggetti deputati alle attività di verifica e di contestazione delle violazioni.

Prevista la possibilità che vengano adottate linee guida statali, regionali e da parte degli enti locali per la omogenea definizione delle modalità organizzative.

Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 devono essere effettuate con le modalità indicate da DPCM.

Altri soggetti obbligati

L’obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, il Green pass vale anche per tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o formativa presso le amministrazioni, anche sulla base di contratti esterni.

Per tali lavoratori la verifica del rispetto delle prescrizioni va effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

Sanzioni

Il personale delle amministrazioni che dichiarasse o risultasse, al momento dell’accesso al luogo di lavoro, privo di Green pass viene considerato assente ingiustificato.

Il rapporto di lavoro è sospeso dal quinto giorno di assenza e fino alla presentazione del Green pass (comunque non oltre il 31 dicembre 2021). Al dipendente assente ingiustificato o sospeso non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

In ogni caso il lavoratore non è passibile di sanzioni disciplinari e non può essere licenziato.

Ai datori di lavoro che non svolgessero le dovute verifiche secondo le prescrizioni, ovvero che non adottassero le misure organizzative entro il 15 ottobre si applica una sanzione da 400 a 1.000 euro.

L’accesso del personale nei luoghi di lavoro in violazione degli obblighi è punito con la sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro.

Green pass e organi costituzionali

Le disposizioni per il lavoro pubblico si applicano anche ai soggetti titolari di cariche elettive.

Green pass negli uffici giudiziari

Green pass obbligatorio per accedere agli uffici giudiziari anche per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati e procuratori dello Stato, i componenti delle commissioni tributarie.

Tale obbligo, valido dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, è esteso anche al magistrato onorario.

L’assenza dall’ufficio per violazione degli obblighi sul Green pass è considerata assenza ingiustificata.

Inoltre l’accesso agli uffici giudiziari senza Green pass integra illecito disciplinare.

Green pass per i lavoratori privati

Il decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri estende poi, per lo stesso arco temporale, l’obbligo di Green pass per l’ingresso nei luoghi di lavoro a tutti i lavoratori privati (anche autonomi, colf, badanti), fatta eccezione esclusivamente per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale muniti di idonea certificazione medica.

L’obbligo di Green pass si applica in aggiunta a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni.

Controlli e sanzioni

I datori di lavoro privati devono verificare il possesso del Green pass dei propri dipendenti e del personale (anche esterno) che svolge, a vario  titolo, attività lavorativa o formativa presso il medesimo. Per  questi ultimi soggetti la verifica di regolarità è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

Come per il settore pubblico, anche nel privato, entro il 15 ottobre 2021, ogni datore di lavoro deve definire come intende organizzare le verifiche, che potranno essere effettuate anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro.

Entro lo stesso termine si dovranno individuare, con atto formale, i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi.

Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate da DPCM.

Andando poi alle sanzioni, i lavoratori che svolgono una attività lavorativa nel settore privato se privi del Green pass al momento dell’accesso al luogo di lavoro sono immediatamente sospesi dalla prestazione lavorativa, ma non sono passibili di sanzioni disciplinari e mantengono il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Durante la sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

La sospensione è efficace fino alla presentazione della certificazione verde COVID-19 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021

Per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di mancata presentazione della certificazione, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, e non oltre il 31 dicembre 2021.

Il lavoratore che accede al luogo di lavoro senza il certificato verde è punito con sanzione da 600 a 1500 euro.

Al datore del lavoro che non controlla i Green pass, ovvero che non adotta le misure organizzative necessarie ai fini delle verifiche entro il 15 ottobre si applica una sanzione da 400 a 1.000 euro.

Test antigenici

I test molecolari e antigenici rapidi saranno gratuiti solo per i cittadini con disabilità o in condizione di fragilità che non possono effettuare la vaccinazione anti SARS-CoV2 a causa di patologie ostative certificate, nonché per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare del Ministro della salute.

Per gli altri le farmacie saranno tenute ad assicurare, sino al 31 dicembre 2021, la somministrazione di test antigenici rapidi secondo prezzi calmierati.

Certificazioni verdi COVID-19

Infine, si legge nel testo del decreto-legge, coloro che sono guariti dal Convid-19 possono ottenere il green pass subito dopo la prima dose di vaccino («dalla medesima somministrazione») e non più, come prevede la disciplina attuale, dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione.