Super Ace 2021, da novembre la comunicazione per il credito d’imposta

L’Agenzia delle Entrate con provvedimento 238235 del 17 settembre 2021 ha reso noto che dal prossimo 20 novembre e fino al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi 2021, sarà possibile l’invio della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta relativo alla cosiddetta Super Ace di cui all’articolo 19 del decreto Sostegni bis.

L’Ente ha definito le modalità, i termini ed il contenuto della comunicazione preventiva che le imprese interessate sono tenute ad effettuare all’Agenzia stessa, al fine di utilizzare il credito d’imposta riveniente dalla trasformazione del rendimento nozionale del 2021.

L’Aiuto alla Crescita Economica (ACE) è un incentivo introdotto dal Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 20, con la finalità di accelerare la capitalizzazione delle imprese attraverso un’agevolazione fiscale sulle imposte sui redditi.

Dal 2011, L’incentivo ha subito alcune modifiche: l’ultima in ordine di tempo è quella prevista dal decreto Sostegni bis.

L’articolo 19 del DL n. 73/2021, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, ha introdotto la possibilità di beneficiare di una deduzione del rendimento nozionale (ACE), valutato applicando l’aliquota del 15% (invece di quella ordinaria dell’1,3%) corrispondente agli incrementi di capitale proprio, tramite il riconoscimento di un credito d’imposta da calcolare applicando al rendimento nozionale le aliquote di cui agli articoli 11 e 77 del TUIR, in vigore nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020.

Tale Super Ace, dunque, può essere fruita generalmente come:

  • deduzione dall’imponibile nella dichiarazione dei redditi da presentare nel 2022;
  • oppure mediante trasformazione in credito di imposta sulla base dell’aliquota corrente del contribuente (Irpef o Ires).

I soggetti che possono beneficiare di tale agevolazione sono:

  • le società e gli enti commerciali residenti;
  • le società e gli enti commerciali non residenti;
  • le imprese individuali, le società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.

Per poter usufruire del credito di imposta, i soggetti con i requisiti richiesti dal DL n. 73/2021 devono comunicare all’Agenzia delle Entrate:

  • la variazione in aumento del capitale proprio nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta precedente;
  • il rendimento nozionale calcolato sulla base dell’aliquota del 15%;
  • il credito d’imposta che ne deriva.

La suddetta comunicazione deve avvenire mediante il modello “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta ACE”, messo a disposizione con il provvedimento numero 238235 del 17 settembre 2021.

Lo stesso, inoltre, stabilisce le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta, nonché le modalità attuative per la cessione del credito.

Modalità e termini per l’invio della Comunicazione Ace

Specifica l’Agenzia che la comunicazione può essere effettuata dal 20 novembre 2021 fino alla scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020.

Nei termini stabiliti è possibile procedere anche con una rettifica che sostituisce le informazioni inviate in precedenza.

L’Istanza va inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Entro 5 giorni dall’invio della Comunicazione ACE, è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.

La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione ACE, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Ogni modello può accogliere uno o più aumenti di capitale proprio. Nell’ipotesi di successivi incrementi va presentata un’ulteriore comunicazione senza che siano riportati i valori di crescita indicati nella precedente.

Entro trenta giorni dalla data di presentazione delle singole Comunicazioni ACE, l’Agenzia comunica ai richiedenti il riconoscimento ovvero il diniego del credito d’imposta.

Le richieste per crediti superiori a 150mila euro, dovranno essere subordinate all’espletamento delle verifiche antimafia.

Riconosciuta l’agevolazione, si potrà usufruire della somma dal giorno successivo al versamento del conferimento in denaro o alla rinuncia o alla compensazione di crediti oppure alla delibera dell’assemblea che stabilisce di destinare, in tutto o in parte, a riserva l’utile di esercizio.

Tre sono le possibilità per usufruire del credito di imposta:

  • utilizzandolo in compensazione tramite il modello F24 presentato attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate e utilizzando i codici tributo che saranno definiti con un’apposita risoluzione;
  • chiedendolo come rimborso nella dichiarazione dei redditi in cui è indicato;
  • cedendolo a terzi.

Come visto, una modalità alternativa di utilizzo del credito d’imposta è quella della sua cessione, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti; in tal caso, il credito è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.

Il provvedimento del 17 settembre disciplina anche le modalità da seguire per la cessione del credito d’imposta:

  1. il soggetto cedente deve inviare, con modalità telematiche, la comunicazione della cessione del credito d’imposta, a decorrere dal momento in cui lo stesso risulta utilizzabile da parte del cedente;
  2. il cessionario deve comunicare l’accettazione del credito ceduto e può utilizzare il credito d’imposta “acquistato” oppure cederlo a sua volta ad un terzo.