ISCRO: procedura e regole per istanze di riesame

L’INPS, nel messaggio n. 3180 del 22 settembre 2021, interviene riguardo l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) in favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo. Tale indennità, che può essere richiesta una sola volta nel triennio, spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda ed è erogata per sei mensilità.

L’Istituto fornisce infatti le istruzioni per la presentazione della domanda di riesame da parte dei richiedenti la cui istanza sia stata respinta per non avere superato i controlli inerenti all’accertamento dei requisiti normativamente previsti.

Riesame istanze respinte

Il termine non perentorio per proporre riesame è di 20 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente messaggio (ovvero dalla notifica del provvedimento di reiezione se successiva), per consentire l’eventuale supplemento di istruttoria, trascorso il quale, qualora l’interessato non abbia prodotto utile documentazione, la domanda deve intendersi definitivamente respinta, fatta salva la possibilità di proporre ricorso amministrativo.

L’utente può allegare la documentazione alla richiesta di riesame attraverso l’apposita funzione disponibile nella stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda, denominata “Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO)”.

Requisiti di accesso alla prestazione

Per accedere alla prestazione ISCRO è necessario possedere congiuntamente i seguenti requisiti:

a) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;

b) non essere beneficiari di Reddito di cittadinanza;

c) avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni anteriori all’anno precedente alla presentazione della domanda;

d) avere dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rispetto all’anno precedente;

e) essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;

f) essere titolari di partita IVA attiva da almeno quattro anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

Procedura di richiesta

L’istanza di riesame può essere inoltrata accedendo alla stessa sezione del sito INPS, in cui è stata presentata la domanda, denominata “Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO)”.

Nella sezione “Le mie ultime domande”, per le domande per le quali l’istruttoria si sia conclusa con esito negativo, è possibile selezionare il tasto “Richiedi riesame”.

Tramite i dettagli della domanda è inoltre possibile visualizzare i dati trasmessi in fase di presentazione della domanda di prestazione, accedere ai motivi di reiezione della domanda, monitorare lo stato di lavorazione della domanda di riesame, scaricare tutte le ricevute e i provvedimenti e monitorare lo stato degli eventuali pagamenti.

Una volta attivata la funzione che consente di presentare la richiesta di riesame viene richiesto di esporre le motivazioni che hanno portato alla richiesta di riesame o di riportare altre informazioni di rilievo e allegare l’eventuale documentazione a supporto delle motivazioni addotte.

Cliccando sul pulsante “Presenta richiesta di riesame”, la richiesta verrà trasmessa e sarà possibile accedere alla ricevuta con il numero di protocollo.