Esonero contributivo autonomi: calo di fatturato da calcolare in media

L’INPS con il  messaggio n. 3217 del 24 settembre 2021, torna ad intervenire sulle condizioni per la fruizione dell’esonero parziale dei contributi previdenziali previsto per l’anno 2021 a favore dei lavoratori autonomi. I beneficiari dell’agevolazione devono avere subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quello dell’anno 2019. L’Istituto fornisce appunto alcuni chiarimenti in merito alle modalità di verifica del requisito del calo di fatturato o dei corrispettivi per i soggetti che abbiano iniziato l’attività nel corso dell’anno 2019.

Soggetti beneficiari

Possono presentare la domanda di esonero contributivo all’INPS i soggetti, di seguito riportati, che risultino iscritti:

– alle Gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO): Gestioni autonome speciali degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri;

– alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e che dichiarano redditi ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR);

– alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, come professionisti e altri operatori sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, già collocati in pensione.

Determinazione calo di fatturato

L’Istituto precisa che la verifica del calo di fatturato o dei corrispettivi dell’anno 2020 sull’anno 2019 avverrà sulla base dell’importo medio mensile relativo ai mesi di attività delle due annualità in esame.

Pertanto, per poter accedere all’esonero parziale l’ammontare medio mensile del fatturato o dei corrispettivi dell’anno 2020 deve essere inferiore almeno del 33 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato o dei corrispettivi dell’anno 2019.