Assegno temporaneo per i figli a carico: domande con diritto agli arretrati da luglio

L’Inps con il messaggio 3340 del 5 ottobre 2021  ha comunicato che il  decreto legge 132/2021 entrato in vigore lo scorso 30 settembre 2021, ha prorogato al 31 ottobre 2021 il termine di presentazione della domanda di arretrati da luglio 2021 dell’assegno temporaneo per i figli minori.

Il termine era inizialmente stabilito al 30 settembre 2021: ora pertanto per le domande presentate fino al 31 ottobre 2021, saranno corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.

Dopo il 31 ottobre 2021, l’Assegno temporaneo sarà erogato a decorrere dal mese di presentazione della domanda, fermo restando che il termine ultimo, oltre il quale non sarà più possibile presentare la domanda di assegno temporaneo, resta fissato al 31 dicembre 2021.

Si ricorda che qualora la domanda venga presentata dopo il 31 ottobre, le mensilità a cui si avrebbe avuto diritto dal 1° luglio 2021 sono di fatto “perse” e il beneficiario avrà diritto solo all’assegno temporaneo per i mesi ricompresi tra quello di presentazione della domanda e dicembre 2021.

TermineScadenza
Entro il 31 ottobre 2021Presentazione domanda arretrati di assegno temporaneo da luglio 2021
Dal 1° novembre 2021 al 31 dicembre 2021Presentazione domanda di assegno temporaneo da novembre 2021 a dicembre 2021

Beneficiari dell’assegno temporaneo

Hanno diritto all’assegno temporaneo per i figli i nuclei familiari che non hanno diritto all’ANF e in presenza di figli di età inferiore ai 18 anni, compresi i figli minori adottati e in affido preadottivo.

Il requisito della presenza di figli minori di 18 anni nel nucleo è solo una delle condizioni richieste per l’accesso alla prestazione, in quanto la norma prevede anche la sussistenza, cumulativamente, dei seguenti requisiti:

· essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;

· essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;

· essere residente e domiciliato in Italia e avere a carico figli di età inferiore ai 18 anni compiuti;

· essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;

· essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità.

I requisiti sono cumulativi e devono essere presenti non solo al momento della presentazione della domanda (dal 1° luglio 2021) ma devono anche persistere ed essere rispettati per tutta la durata del beneficio (1° luglio – 31 dicembre 2021).

La variabilità dell’importo dipende dal valore ISEE e dal numero di figli minori presenti (fino a due figli – almeno tre figli).

L’importo mensile è determinato in misura decrescente in quanto:

· spetta in misura piena in presenza di una soglia ISEE fino a 7.000 euro, per la quale l’assegno spetta nel suo valore massimo di 167,5 euro per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli e 217,80 euro per figlio in caso di nuclei familiari più numerosi;

· decresce all’aumentare della soglia ISEE per scaglioni;

· si annulla con un ISEE superiore a 50.000,00 euro, indipendentemente dal numero di figli.

Gli importi previsti nell’allegato al decreto devono essere incrementati di 50 euro per ciascun figlio minore con disabilità ai sensi della normativa vigente.

L’assegno non concorre a formare la base imponibile dell’imposta sul reddito delle persone fisiche ne è imponibile ai fini contributivi.

Compatibilità con altre prestazioni

L’assegno “ponte” è compatibile con il Reddito di cittadinanza e con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali (art. 4, D.L. n. 79/2021).

Inoltre, sono inoltre compatibili con l’Assegno temporaneo le seguenti misure:

· assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, di cui all’articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

· assegno di natalità di cui all’articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, all’articolo 23-quater, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e all’articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

· premio alla nascita, di cui all’articolo 1, comma 353, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

· fondo di sostegno alla natalità previsto dall’articolo 1, commi 348 e 349, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

· detrazioni fiscali previste dall’articolo 12, commi 1, lettera c), e 1-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917;

· assegni familiari previsti dal testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 (coltivatori diretti, coloni e mezzadri, piccoli coltivatori diretti, pensionati di queste Gestioni ed i pensionati delle Gestioni speciali lavoratori autonomi).

Resta esclusa la compatibilità con l’assegno al nucleo familiare ANF.

Come presentare la domanda

La domanda per il riconoscimento dell’assegno temporaneo deve essere presentata in modalità telematica all’INPS.

La domanda può essere presentata entro e non oltre il 31 dicembre 2021, una sola volta per ciascun figlio, attraverso i seguenti canali:

· portale web, se si è in possesso di SPID di livello 2 o superiore o una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);

· Contact Center Integrato;

· Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Erogazione dell’assegno

Per quanto concerne l’erogazione dell’Assegno temporaneo, l’importo spettante, determinato sulla base della tabella allegata al D.L. n. 79/2021, è corrisposto mediante:

· accredito su rapporti di conto dotati di IBAN, area SEPA, intestati al richiedente e abilitatia ricevere bonifici (conto corrente, libretto di risparmio, carta prepagata);

· bonifico domiciliato al richiedente presso lo sportello postale;

· accredito sulla specifica carta per i nuclei beneficiari di reddito di cittadinanza.