Infortunio da contagio Covid-19: periodo di inabilità e prova del contagio
L’INAIL ha pubblicato due Raccomandazioni, la n. 5 e n. 8 del 2020, con cui la Sovrintendenza sanitaria centrale fornisce chiarimenti rispettivamente sulle modalità di conferma diagnostica dell’infezione da SARS-CoV-2, sulla durata del periodo di inabilità temporanea assoluta (ITA) negli infortuni da COVID-19 e sui criteri medico-legali da adottare per il riconoscimento del nesso causale e la definizione della presunzione semplice nelle infezioni.
Documentazione medica
In particolare, si prevede che qualsiasi documentazione medica, compresa quella rilasciata ai fini della malattia comune INPS, può essere ritenuta utile ai fini certificativi di infortunio. I concetti di guarigione clinica, di stabilizzazione del quadro e di prognosi medico-legale, non sempre coincidenti per le lesioni infortunistiche, devono di fatto risultare sovrapponibili.
Nella raccomandazione n. 8/2020 sono indicati i criteri medico-legali nei casi per i quali ricorre la presunzione semplice nelle infezioni da SARS-CoV-2.
Al riguardo l’INAIL afferma che può intendersi per “conferma diagnostica”, ai fini medico-legali indennitari, anche la ricorrenza di un quadro clinico e strumentale suggestivi di COVID-19, in compresenza di elementi anamnestico-circostanziali ed epidemiologici dirimenti.
Periodo di inabilità assoluta
Il periodo di Inabilità Temporanea Assoluta partirà dal momento in cui è attestato l’inizio dell’astensione lavorativa e finche l’infortunato non risulti asintomatico e negativo a due test molecolari. Qualsiasi documentazione medica, compresa quella rilasciata ai fini della malattia comune INPS, può essere ritenuta utile ai fini certificativi di infortunio. Gli eventuali dati mancanti potranno essere integrati nel corso della istruttoria medico-legale.
Tuttavia, nel caso in cui il soggetto abbia ripreso l’attività lavorativa prima della conclusione dell’indagine medico-legale, il periodo di inabilità andrà chiuso, riportando nella sezione “Considerazioni mediche” la seguente dicitura: “Fermo restando quanto previsto dalla Raccomandazione Ssc n. 5/2020, si prende atto della comunicata ripresa lavorativa da parte dell’infortunato e, pertanto, si procede alla definizione del periodo di ITA”.
Nel caso in cui vi sia ricomparsa dei sintomi dopo il secondo tampone negativo, se il primo periodo di ITA non è stato ancora definito, si procederà al prolungamento dello stesso sino alla risoluzione della sintomatologia e alla nuova negativizzazione del soggetto.
Qualora, invece, la ricomparsa dei sintomi avvenga a distanza di tempo dalla chiusura del primo periodo di Inabiità, si dovrà procedere all’apertura di un incarico di ricaduta ovvero di un nuovo incarico base, nel caso si trattasse di recidiva.
Prova del contagio
L’INAIL adotta il criterio di esclusione di altre possibili cause rispetto a quella lavorativa, sulla base dell’analisi di ulteriori elementi:
– lavoro svolto effettivamente in presenza nell’ambiente a rischio di esposizione elevata (come sopra verificato)
– presenza di contagi familiari (con valutazione del criterio cronologico e del periodo di latenza)
– modalità di raggiungimento del luogo di lavoro, che potrebbe non giustificare il contagio professionale [sia per infortunio in occasione di lavoro e tanto più per quello in itinere (durante gli spostamenti da e per il luogo di lavoro, il luogo di abituale consumazione dei pasti, etc.)].