Nuovi sistemi di controllo del Green pass sui luoghi di lavoro
È stato firmato in data 12 ottobre, dal Presidente del Consiglio, Mario Draghi, un dpcm che ha introdotto nuove modalità automatizzate di verifica delle certificazioni verdi COVID-19 sui luoghi di lavoro.
Il provvedimento licenziato dal Governo interviene sul DPCM 17 giugno 2021 (Disposizioni attuative dell’art. 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”).
In particolare, il DPCM introduce nuove modalità di verifica del green pass in ambito lavorativo, pubblico e privato, volte a semplificare le attività dei datori di lavoro.
L’intervento si è reso necessario a seguito delle novità contenute negli articoli 9-quinquies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico) e 9-septies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato) del decreto Riaperture (decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 giugno 2021, n. 87), inseriti rispettivamente dagli articoli 1 e 3 del decreto legge n. 127 del 21 settembre 2021.
L’obbligo di Green Pass riguarda tutti i lavoratori (dipendenti e autonomi, compreso il titolare dell’azienda che opera al suo interno) che accedono nei luoghi di lavoro per prestare l’attività lavorativa, ivi compresi i soggetti che svolgono attività lavorativa di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni.
L’attività di verifica è carico del datore di lavoro o del soggetto da lui incaricato formalmente.
Green pass: nuove funzionalità per la verifica
Per rendere più efficace ed efficiente il processo di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 sui luoghi di lavoro, il Governo prevede che l’attività di controllo possa essere effettuata con modalità alternative all’app VerificaC19.
Il Ministero della Salute rende infatti disponibili ai datori di lavoro specifiche funzionalità che consentono una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni verdi in corso di validità.
Le attività di verifica, si specifica nello schema di DPCM, devono riguardare il personale effettivamente in servizio, di cui è previsto l’accesso ai luoghi di lavoro (sono da escludersi quindi i dipendenti assenti per ferie, malattie, permessi).
Le nuove funzionalità, che non devono rivelare le ulteriori informazioni conservate, o comunque trattate, nell’ambito della Piattaforma nazionale-DGC sono le seguenti.
1. Pacchetto di sviluppo per applicazioni (SDK)
Si prevede l’utilizzo di un pacchetto di sviluppo per applicazioni (Software Development Kit-SDK), rilasciato dal Ministero della Salute con licenza open source, che consente di integrare nei sistemi di controllo degli accessi, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, le funzionalità di verifica della Certificazione verde COVID-19, mediante la lettura del QR code.
Tale pacchetto di sviluppo può essere utilizzato per la verifica della Certificazione verde COVID-19 anche in ambiti diversi da quello lavorativo e può altresì essere utilizzato come riferimento per la realizzazione di ulteriori librerie software, a condizione che:
le suddette librerie e le soluzioni da esse derivate rispondano alle medesime specifiche tecniche e ai requisiti del pacchetto di sviluppo per applicazioni;
sia preventivamente rilasciato il codice sorgente con licenza open source di dette librerie sulla piattaforma utilizzata dal Ministero della Salute.
2. Piattaforma NoiPA o Portale istituzionale INPS
Le altre funzionalità si basano sull’interazione:
tra la Piattaforma NoiPA, realizzata dal Ministero dell’economia e delle finanze per la gestione del personale delle pubbliche amministrazioni, e la PN-DGC per la verifica sui dipendenti pubblici degli enti aderenti a NoiPA;
tra il Portale istituzionale INPS e la PN-DGC, per la verifica sui dipendenti dei datori di lavoro, con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici, non aderenti a NoiPA.
Tali funzionalità sono attivate previa richiesta del datore di lavoro e rese disponibili al solo personale autorizzato alla verifica per conto del datore di lavoro.
3. PA con almeno 1.000 dipendenti
Infine è previsto, solo le PA con più di 1.000 dipendenti, un servizio di interoperabilità applicativa con la Piattaforma nazionale-DGC.
Controlli con l’App VerificaC19
L’interessato che, all’esito delle verifiche automatizzate, non risulti in possesso di una certificazione verde Covid-19 in corso di validità, ha diritto di richiedere che la verifica della propria certificazione verde Covid-19 sia nuovamente effettuata al momento dell’accesso al luogo di lavoro mediante l’app VerificaC19.
Privacy e raccolta dei dati
Il personale interessato dal processo di verifica deve essere opportunamente informato dal proprio datore di lavoro sul trattamento dei dati attraverso una specifica informativa che può essere resa anche mediante comunicazione diretta alla generalità del personale, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679.
L’attività di verifica non può comportare la raccolta di dati dell’interessato in qualunque forma, ad eccezione di quelli strettamente necessari, in ambito lavorativo, all’applicazione delle misure derivanti dal mancato possesso della certificazione.
Il sistema utilizzato per la verifica del green pass non dovrà conservare il QR code delle certificazioni verdi sottoposte a verifica, né estrarre, consultare registrare o comunque trattare per altre finalità le informazioni rilevate.
Delega con atto formale
I soggetti delegati devono essere incaricati con atto formale che deve contenere le necessarie istruzioni al delegato sull’esercizio dell’attività di verifica
Comunicazione preventiva
Per far fronte a specifiche esigenze di natura organizzativa, come ad esempio quelle derivanti da attività lavorative svolte in base a turnazioni, o connesse all’erogazione di servizi essenziali, i soggetti preposti alla verifica possono richiedere ai soggetti obbligati di rendere le comunicazioni riguardanti il possesso o meno del Green pass con l’anticipo strettamente necessario e comunque superiore alle 48 ore.