Nessun bonus aggregazioni senza il requisito di indipendenza
L’Agenzia delle Entrate con la risposta 730 del 19ottobre 2021 ha reso alcuni chiarimenti in merito al cosiddetto bonus aggregazioni, introdotto dall’articolo 11 del D.L. n. 34 del 2019, con particolare riferimento ad un caso di conferimento di aziende.
Due società, che hanno dato luogo ad una operazione di concentrazione aziendale, presentano all’Amministrazione finanziaria un’unica istanza contenente tre diversi ordini di interpello: uno ordinario, uno disapplicativo e uno antiabuso.
Nello specifico, con l’interpello ordinario, le società volevano sapere se la fusione per incorporazione posta in essere tra le stesse costituisca causa di decadenza dal bonus aggregazioni di cui all’articolo 11 del Dl 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
L’Agenzia, dopo aver ripercorso la normativa che regola il bonus, ha ricordato che la non decadenza dal suddetto bonus aggregazioni è subordinato al rispetto di determinati requisiti soggettivi ed oggettivi.
Inoltre, secondo l’Agenzia, giova evidenziare che ogni analisi/interpretazione della disposizione relativa alla decadenza dal bonus aggregazioni, sia sul piano interpretativo che su quello disapplicativo e antiabuso”, presuppone logicamente che l’agevolazione in parola legittimamente spetti, qualora ricorrano e siano rispettati tutti i suoi requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dall’articolo 11.
In altri termini, qualsiasi valutazione in ordine ai limiti della disposizione relativa alla decadenza dall’agevolazione è possibile solo a condizione che la stessa disciplina
agevolativa risulti fin dall’origine correttamente applicata alla fattispecie prospettata.
L’Ente ha quindi specificato che , avendo partecipato all’operazione di aumento di capitale due società integralmente partecipate dalla stessa società, la società risultato della fusione non avrebbe potuto ab origine beneficiare del c.d. bonus aggregazioni per mancanza del requisito dell’indipendenza in capo alle società partecipanti all’operazione, ai sensi del comma 3 dell’art.11.
I requisiti per l’accesso al bonus aggregazioni, tra cui quello dell’indipendenza, devono quindi sussistere non solo al momento in cui viene posta in essere l’operazione di aggregazione (nella specie, il conferimento), ma devono essere posseduti ininterrottamente anche nel corso dei due anni precedenti l’operazione stessa.
Dunque, non esistono dubbi circa la decadenza dall’agevolazione fiscale, proprio perchè mancherebbero da sempre i requisiti per beneficiare del bonus.