Danno biologico, confermati gli importi delle prestazioni economiche
Con il decreto ministeriale 23 settembre 2021, n. 187, il Ministero del Lavoro conferma, con decorrenza 1° luglio 2021, gli importi per le prestazioni economiche per danno biologico vigenti dal 1° luglio 2020.
I predetti importi, già oggetto della delibera del Consiglio di Amministrazione dell’INAIL del 20 luglio 2021, n. 204, sono stati confermati dal Ministro del Lavoro, Andrea Orlando, che ha dato notizia dell’approvazione in data 22 ottobre 2021, sul sito istituzionale www.lavoro.gov.it, alla sezione Pubblicità legale.
Si evidenza che, in ragione della variazione percentuale negativa risultante dall’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall’Istat, per il 2021, (-0,3%) e della previsione dell’art. 1, comma 287, legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo cui la percentuale di adeguamento delle prestazioni previdenziali ed assistenziali legati al valore medio dell’indice Istat non può essere inferiore allo zero, le prestazioni economiche legate al danno biologico decorrenti dal 1° luglio 2021 avranno i medesimi importi vigenti dal 1° luglio 2020.