Infortunio in itinere: risarcimento e quantificazione del danno iatrogeno
La Corte di cassazione con la sentenza 26117 del 27 settembre 2021 ha statuito che l’indennizzo per danno biologico permanente pagato dall’INAIL alla vittima di lesioni personali va detratto dal credito aquiliano per danno biologico permanente, vantato dalla stessa vittima nei confronti del terzo responsabile, al netto della personalizzazione e del danno morale.
La Suprema corte è stata chiamata a pronunciarsi in ordine a due problemi di diritto che erano stati sollevati nell’ambito di una controversia avente ad oggetto un infortunio in itinere e la conseguente quantificazione dei danni in capo alla vittima dopo che questa aveva percepito dall’INAIL apposito indennizzo.
Nel caso in esame, un uomo aveva patito delle lesioni personali in conseguenza di un sinistro stradale in itinere, senza responsabilità di terzi.
Le cure ricevute in ospedale erano state incongrue a causa dell’imperizia dei sanitari e, di conseguenza, era guarito con postumi più gravi di quelli che sarebbero altrimenti derivati dal sinistro.
Per questo aveva convenuto in giudizio l’Azienda sanitaria di riferimento, chiamata al risarcimento dei danni subiti.
Nell’ambito del giudizio era sorto il problema su come dovesse liquidarsi il cosiddetto “danno differenziale”, vale a dire il credito risarcitorio vantato dalla vittima del fatto illecito che, per lo stesso titolo, abbia già percepito un indennizzo dall’assicuratore sociale.
Nel dettaglio, bisognava esaminare come il criterio generale individuato dovesse applicarsi nel caso di infortuni sul lavoro, indennizzati dall’INAIL, ricordando quali pregiudizi fossero indennizzati da tale ultimo Istituto, per poi esaminare in che conto dovessero essere ritenuti i relativi indennizzi al momento della liquidazione del danno differenziale.
La Corte ha quindi precisato che laddove la vittima del danno “iatrogeno” abbia percepito un indennizzo dall’Inail, il credito residuo della vittima nei confronti del responsabile va determinato sottraendo dal risarcimento dovuto per danno iatrogeno solo l’eventuale eccedenza dell’indennizzo Inail rispetto al controvalore monetario del danno base, ossia il danno che, comunque, si sarebbe verificato anche in assenza dell’illecito.