Distacco transnazionale: termini di comunicazione e novità sulla compilazione
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nella nota n. 1659 del 29 ottobre 2021, fornisce ulteriori chiarimenti riguardo i nuovi obblighi in vigore sulla disciplina del distacco transnazionale con particolare riferimento alla fattispecie del c.d. distacco a catena e l’ipotesi del distacco di lunga durata che hanno richiesto l’aggiornamento del modello di comunicazione sino ad oggi in uso.
Decorrenza dei nuovi obblighi
Per i distacchi avviati successivamente al 30 luglio 2020 e in essere al momento dell’entrata in vigore del Decreto, la notifica di lunga durata – in riferimento a distacchi che abbiano durata eccedente i dodici mesi – va comunicata tramite le nuove funzionalità messe a disposizione dall’applicativo, entro 30 giorni dalla efficacia del D.M.
Regole di trasmissione
La comunicazione preventiva di distacco deve contenere le seguenti informazioni integrative:
– tipologia del servizio oggetto della prestazione di servizi (somministrazione/altro);
– generalità dei lavoratori inviati in sostituzione e durata della sostituzione;
– dati identificativi del soggetto utilizzatore, nel caso di distacco a catena;
– durata del distacco: data di inizio e data di fine, con eventuale evidenziazione della notifica di lunga durata (superiore a 12 mesi ma inferiore a 18 mesi) o di eccedenza di lunga durata (superiore ai 18 mesi);
Nella Sezione 0 – Dati generali, campo di obbligatoria compilazione, deve essere esplicitata la tipologia della prestazione di servizi, specificando se il distacco si concreti in una somministrazione o in altra prestazione di servizi atteso che l’obbligo di comunicazione per il distacco a catena è posto esclusivamente in capo ad agenzie di somministrazione (distaccante) aventi sede in uno Stato dell’Unione.
Nella Sezione 1 – Prestatore di servizi devono essere indicati i dati identificativi del prestatore di servizi/impresa distaccante: codice univoco dell’azienda attribuito dallo Stato di appartenenza al prestatore di servizi a fini fiscali, previdenziali o simili, sedi, legale rappresentante, referenti.
Alla Sezione 6 – Impresa utilizzatrice si acceder solo nel caso di distacco a catena, con l’obbligo di specificare i riferimenti dell’impresa straniera alla quale sono somministrati i lavoratori distaccati, per il successivo invio, per suo conto, all’impresa destinataria avente sede in Italia. I dati richiesti per l’impresa utilizzatrice sono i medesimi previsti per il prestatore di servizi ad eccezione dell’indicazione dei referenti.
Il soggetto distaccatario avente sede in Italia andrà censito nella Sezione 3, ove continueranno ad essere comunicati i dati delle imprese che ospitano i lavoratori inviati in distacco, qualunque sia la tipologia di servizio oggetto della prestazione di servizi.
Sezione 4 – Distacchi. In caso di pluralità di lavoratori distaccati per periodi non coincidenti, la data inizio e la data fine si riferiscono al periodo più ampio previsto. Se la durata comunicata, sia all’atto della presentazione della comunicazione preventiva, sia nel caso di proroga successiva mediante comunicazione di variazione, è superiore al termine dei 12 mesi, il sistema qualifica automaticamente la comunicazione come una “notifica di lunga durata
All’interno della sezione “distacchi”, sono profilati i singoli quadri di registrazione e identificazione dei lavoratori distaccati, in cui andranno riportati i relativi dati anagrafici e le eventuali sostituzioni. La durata della sostituzione non può essere maggiore della durata del distacco del lavoratore sostituito: nel caso in cui s’intenda impiegare il medesimo lavoratore oltre il periodo di durata del distacco del singolo lavoratore sostituito, si procede ad autonoma ed ulteriore comunicazione di distacco per l’ulteriore periodo.
Tempi di trasmissione
Gli elementi considerati indispensabili sono:
a) il codice identificativo e lo Stato di stabilimento del prestatore di servizi;
b) il codice fiscale azienda del soggetto distaccatario;
c) il codice identificativo, lo Stato di nascita e la cittadinanza del lavoratore distaccato.
La notifica di lunga durata del distacco viene registrata automaticamente dal sistema o in fase di comunicazione preventiva di un distacco ab origine di durata superiore ai 12 mesi oppure in esito alla comunicazione di proroga di un distacco originariamente di durata inferiore. In tale ultimo caso la comunicazione di variazione deve essere effettuata entro cinque giorni dal verificarsi dell’evento.
Regime sanzionatorio
Il mancato rispetto, da parte del prestatore di servizi, degli obblighi di comunicazione è punito con una sanzione amministrativa di importo compreso tra 180 a 600 euro.