Promozione della musica egli spettacoli dal vivo: riconosciuto un credito d’imposta

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 2 novembre 2021, il decreto 13 agosto 2021 del Ministero della Cultura recante disposizioni applicative del credito d’imposta per la promozione della musica, nonché degli eventi di spettacolo dal vivo di portata minore.

Il decreto proprio ai fini di una corretta applicazione dello stesso, fornisce innanzi tutto una definizione di opera. All’art. 1 viene infatti specificato che “per opera si intendono le registrazioni fonografiche o videografiche musicali, su supporto fisico o digitale, composte da un insieme di almeno otto brani non già pubblicati diversi tra loro, ovvero da uno o più brani non già pubblicati di durata complessiva non inferiore a 35 minuti, salvo quanto stabilito nel periodo successivo. Sono ammessi brani già pubblicati rielaborati («cover»), in una misura non superiore al 20 per cento del numero complessivo dei brani o del minutaggio complessivo dell’opera.

Soggetti beneficiari

Entrando più nello specifico, il decreto riconosce un credito d’imposta nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali alle seguenti imprese:

– alle imprese produttrici di fonogrammi e videogrammi musicali,

– alle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo.

Le imprese devono essere esistenti da almeno un anno prima della richiesta di accesso alla misura, se nell’oggetto sociale è prevista la produzione, in forma continuativa e strutturale, di fonogrammi, avere tra i propri codici Ateco il codice 5920, nonché la produzione di videogrammi musicali, la produzione e l’organizzazione di spettacoli musicali dal vivo.

Misura del credito d’imposta

Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti dal 1° gennaio 2021.

L’importo totale delle spese eleggibili è in ogni caso limitato alla somma di 250.000 euro per ciascuna opera, la quale, di conseguenza, potrà beneficiare di un credito d’imposta massimo pari a 75.000 euro, e comunque entro l’importo massimo di beneficio riconoscibile, per ciascuna impresa, pari a 800.000 euro nei tre anni.

Procedura di accesso e riconoscimento del credito d’imposta

Le imprese interessate al riconoscimento del beneficio fiscale, dal 1° gennaio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di distribuzione e commercializzazione dell’opera, intesa come data di prima messa in distribuzione e commercio del relativo supporto fisico, ovvero a quello di prima pubblicazione dell’opera digitale, presentano al Ministero della cultura apposita istanza per il riconoscimento del credito d’imposta, secondo modalità telematiche che saranno definite con provvedimento del direttore generale cinema e audiovisivo entro sessanta giorni dalla data di adozione del decreto. All’istanza deve essere allegata, a pena di inammissibilità, idonea documentazione comprovante la distribuzione e la commercializzazione dell’opera su supporto fisico in numero non inferiore a 1.000 copie ovvero, in caso di supporti digitali, in numero non inferiore a 1.000 copie (per opere in download) e in numero non inferiore a 1.300.000 accessi streaming on demand.

Modalità di utilizzo

Il credito d’imposta in parola:

– non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, e del valore della produzione, ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive;

– non rileva ai fini del rapporto di cui all’art. 61 e all’art. 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi;

– non è cumulabile con altre forme di agevolazione fiscale previste per i videogrammi musicali ai sensi della legge 14 novembre 2016, n. 220;

– Ã¨ cumulabile con altri aiuti pubblici entro il limite massimo del settanta per cento dei costi ammissibili.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal decimo giorno successivo alla comunicazione all’impresa del riconoscimento dell’agevolazione. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia dell’entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.