Settore agricolo: presentazione delle domande per l’esonero contributivo
L’Istituto Previdenziale, con il messaggio 3774 del 4 novembre 2021 rende note le modalità di presentazione delle domande di esonero di cui agli artt. 16 e 16-bis, decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
Il suddetto esonero contributibo è a favore delle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra.
L’istanza – entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente messaggio – dovrà essere presentata tramite il modulo telematico “Esonero contributivo art. 16-16 bis DL 137/2020 anno 2020-2021” disponibile per i datori di lavoro nel “Portale delle Agevolazioni” (ex “Diresco”) e per i lavoratori autonomi nel “Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura”, alla sezione “Comunicazione bidirezionale” > “Invio comunicazione”.
Si specifica che durante la compilazione della domanda, l’istante dovrà dichiarare:
- di non aver superato i limiti individuali fissati dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, in riferimento alle misure di aiuto di Stato compatibili con il mercato interno;
- l’importo dell’esonero richiesto;
- la quota di esonero richiesta.
Nel caso in cui vengano inoltrate più domande riferite alla medesima matricola o al medesimo codice identificativo denuncia aziendale (CIDA), l’istituto riterrà valida l’istanza inviata più recentemente.
Presentazione domande da parte del datore di lavoro
Al termine dell’iter di presentazione, in caso di esito positivo, verrà comunicato al datore di lavoro l’importo autorizzato in via definitiva, a mezzo di posta elettronica certificata.
Il datore, comunque, potrà consultare l’esito della domanda, attraverso il “Portale delle Agevolazioni” (ex “Diresco”).
L’importo del beneficio non può essere superiore alla contribuzione datoriale da versare ed effettivamente sgravabile dal 1° novembre 2020 al 31 gennaio 2021.
Con riferimento alle aziende con CIDA, l’esonero non può essere superiore alla contribuzione da versare risultante negli archivi dell’Istituto.
I beneficiari, entro 30 giorni dalla comunicazione dell’esito positivo, dovranno provvedere al pagamento dei contributi dovuti eccedenti l’importo autorizzato.
I contribuenti che hanno già provveduto al versamento della contribuzione in misura superiore a quella risultante a seguito dell’importo autorizzato in via definitiva, potranno richiederne la compensazione con la contribuzione da versare alle scadenze future.
Presentazione domande da parte dei lavoratori autonomi in agricoltura
In caso di esito positivo, l’importo autorizzato verrà comunicato (a mezzo specifica news) a ciascun contribuente.
La suddetta news comunicherà individualmente gli importi esonerati, distinti per categoria, trimestre di competenza ed emissione di riferimento. L’esito della domanda, potrà essere, in ogni caso, visionato nei canali di “Comunicazione bidirezionale”.
Si specifica che la domanda può essere presentata anche dai lavoratori autonomi agricoli, per i quali non è stato effettuato il calcolo della contribuzione con l’emissione 2021.
L’Inps, in tal caso, provvederà ad elaborare il prospetto di calcolo della contribuzione per l’emissione 2021 e renderà disponibili le rate da versare nel “Cassetto Previdenziale Autonomi in Agricoltura”.
Si rammenta che l’importo autorizzato potrà essere eventualmente diminuito a seguito di una riduzione della contribuzione dovuta per il periodo di riferimento ovvero nel caso in cui siano presenti altri esoneri previsti per la stessa emissione.