Invalido il patto di prova che rimanda genericamente al CCNL
La Corte di Cassazione con l’ordinanza 27785 del 12 ottobre 2021 ha affermato che, al fine di una corretta preventiva identificazione delle mansioni oggetto di prova, non è sufficiente il rinvio alla sola qualifica di inquadramento prevista dal contratto collettivo.
Una lavoratrice impugnava giudizialmente il licenziamento irrogatole durante la vigenza del patto di prova.
La Corte d’Appello accoglieva la predetta domanda, sul presupposto che il patto apposto al contratto doveva ritenersi invalido per difetto di specificità, rinviando genericamente alla declaratoria contenuta nel CCNL di riferimento.
La Cassazione – nel confermare la statuizione della Corte d’Appello – rileva, preliminarmente, che il patto di prova apposto ad un contratto di lavoro deve contenere la specifica indicazione delle mansioni che ne costituiscono l’oggetto.
Per la sentenza, in via generale, l’individuazione delle mansioni può essere operata anche con riferimento alle declaratorie del contratto collettivo, sempre che il richiamo sia sufficientemente specifico e riferibile alla nozione classificatoria più dettagliata.
Secondo i Giudici di legittimità, ne consegue che se la categoria di un determinato livello accorpa una pluralità di profili, al fine di rispettare il necessario requisito della specificità del patto, occorre inserire nel contratto individuale l’indicazione del singolo profilo, risultando generica ed insufficiente quella della sola categoria.
Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla società, confermando l’invalidità del patto di prova e, la conseguente, illegittimità del licenziamento irrogato alla dipendente.