Pensionati esteri nel Mezzogiorno: imposta sostitutiva anche per interessi da conti correnti

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta all’ interpello n. 766 in data 9 novembre 2021, riguardante l’imposta sostitutiva dell’IRPEF prevista per le persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera.

La Legge di bilancio 2019 ha inserito l’articolo 24-ter del TUIR prevedendo un nuovo regime di imposizione sostitutiva dell’IRPEF per le persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera.

In particolare, il comma 1 dello stesso articolo 24-ter del TUIR prevede che le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza ai sensi dell’articolo 2, comma 2, in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, e in uno dei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, possono optare per l’assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all’estero, individuati secondo i criteri di cui all’articolo 165, comma 2, a un’imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 per cento per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell’opzione.

Come chiarito con la circolare 17 luglio 2020, n. 21/E, le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in taluni Comuni del Mezzogiorno o in uno dei Comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, rientranti nelle zone colpite dal sisma del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, possono optare per l’assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all’estero (secondo i criteri di cui all’articolo 165, comma 2, del TUIR), ad un’imposta sostitutiva, con aliquota del 7 per cento, da applicarsi per ciascuno dei periodi di validità dell’opzione (complessivamente 10 anni), secondo i criteri dei commi 4 e 5 dello stesso articolo 24-ter.

Viene ripreso l’approccio già adottato dall’ordinamento ai fini del credito d’imposta per redditi prodotti all’estero, basato sulla lettura “a specchio”, secondo cui i redditi si considerano prodotti all’estero sulla base dei medesimi criteri di collegamento enunciati dall’articolo 23 del Tuir per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato da parte di soggetti non residenti, applicati con un metodo rovesciato.

In base all’articolo 23 sopracitato, ai fini dell’applicazione dell’imposta nei confronti dei non residenti, un reddito è da considerare come prodotto nel territorio dello Stato quando sia possibile stabilirne il collegamento con una fonte produttiva situata in Italia, sulla base di precisi parametri che il legislatore interno ha tipizzato.

L’imposta sostitutiva prevista dall’articolo 24-ter del Tuir esaurisce l’obbligazione tributaria dovuta in Italia sui redditi prodotti all’estero che, pertanto, non dovranno subire alcun’altra imposta sostitutiva o ritenuta.

L’opzione può essere esercitata dalle persone fisiche che non siano state fiscalmente residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti a quello in cui l’opzione diviene efficace e trasferiscono la residenza da paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa.

Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.

Per l’accesso al regime in argomento è necessaria, la titolarità da parte delle persone fisiche «dei redditi da pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), erogati da soggetti esteri». I soggetti, che intendono esercitare l’opzione, devono pertanto essere destinatari di trattamenti pensionistici di ogni genere e di assegni ad essi equiparati erogati esclusivamente da soggetti esteri. Sono esclusi dal regime in esame, invece, i soggetti non residenti che percepiscono redditi erogati da un istituto di previdenza residente in Italia.

Il contribuente che non abbia provveduto al pagamento, in tutto o in parte, dell’imposta sostitutiva permane nel regime, laddove l’imposta venga corrisposta entro la data di scadenza del pagamento del saldo, relativo al periodo d’imposta successivo a quello in cui l’omissione è stata effettuata, a condizione che l’opzione sia stata correttamente esercitata nei termini ordinari di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è stata trasferita la residenza, o al più tardi entro i 90 giorni successivi.

Rientrano nell’ambito applicativo dell’imposta sostitutiva del 7 per cento gli interessi derivanti da conti correnti e depositi bancari detenuti presso le banche estere nonché eventuali plusvalenze che si dovessero generare dalla cessione dei lingotti d’oro, detenuti nelle cassette di sicurezza presso banche estere nonché i dividendi percepiti in relazione alla partecipazione posseduta nella Società estera.