Il patto di non concorrenza tassato separatamente in Italia. Chiarimenti Entrate

L’Agenzia delle Entrate con interpello n. 783 del 17 novembre 2021 ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale applicabile alle competenze erogate in base all’accordo consensuale di risoluzione del rapporto di lavoro.

L’istante è un lavoratore dipendente con contratto a tempo indeterminato di una società svizzera, che ha lavorato inizialmente come assunto localmente in Italia e, poi, in regime di distacco internazionale all’estero.

In qualità di lavoratore dipendente di una società elvetica, egli precisa di essere stato iscritto al sistema previdenziale svizzero e soggetto ad imposizione fiscale sul reddito da lavoro in tale Stato, anche se ha continuato a qualificarsi fiscalmente residente in Italia, dato che la sua famiglia vive stabilmente nel nostro Paese, e nel corso degli anni ha presentato la dichiarazione dei redditi in Italia, assoggettando a tassazione in tale Paese i redditi ovunque prodotti.

Nel gennaio del 2020, il contribuente ha sottoscritto un accordo di risoluzione del rapporto di lavoro con la società elvetica, che prevede che all’atto della cessazione vengano corrisposte le seguenti competenze:

  • la quota parte di azioni assegnate in base al piano incentivante, maturate interamente in Svizzera nel periodo ricompreso tra l’assegnazione delle stesse e la data di cessazione del rapporto lavorativo con la società estera, avvenuta il 30 aprile 2020, di cui un ammontare maturato (vested) in data 1 settembre 2020 era incluso nella busta paga svizzera del mese di settembre 2020;
  • l’ulteriore somma (Non compete and Non-Solicitation compensation) corrispondente al doppio del salario annuo condizionata al rispetto di taluni obblighi contrattuali di non concorrenza per un periodo di 12 mesi successivi alla data di cessazione del rapporto, pagata per metà in data 30 aprile 2020 e per metà un anno dopo.

Alla luce di ciò, l’interpellante chiede di sapere quale sia il trattamento fiscale applicabile in Italia alle azioni che vengono assegnate come piani di incentivazione PSU e RSU e alla somma definita quale bonus non concorrenza.

Nella risposta n. 783/2021, l’Agenzia parte dal considerare il contribuente come residente in Italia ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del TUIR, in base a quanto dichiarato dallo stesso nella sua istanza di interpello.

Pertanto, ricorda l’Amministrazione finanziaria, che per le persone residenti in Italia l’imposta si applica sull’insieme dei redditi percepiti, indipendentemente da dove questi siano prodotti, mentre per i soggetti non residenti l’imposta si applica solo sui redditi prodotti nel nostro Paese. Sulla base di tale disposizione, tutti i redditi prodotti all’estero dall’istante, inclusi quelli derivanti dalla cessazione di un rapporto di lavoro svolto all’estero, devono essere dichiarati in Italia.

Alla luce di ciò, si esprime sul trattamento fiscale da riservare alle stock options e al corrispettivo ottenuto per la non concorrenza.

Circa il trattamento fiscale applicabile alle  azioni Psu e Rsu maturate interamente in Svizzera nel periodo ricompreso tra l’assegnazione delle stesse e la data di risoluzione del rapporto di lavoro, che entreranno nella disponibilità dell’istante alle date di vesting previste dal piano incentivante, l’Agenzia precisa che l’articolo 49 del Tuir definisce redditi di lavoro dipendente quelli che “derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri”.

La disciplina nazionale deve, però, essere coordinata con la Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera, che all’articolo 15 nel definire le regole applicabili al lavoro subordinato, prevede che i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell’altro Stato contraente. Se l’attività è qui svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

Inoltre, la potestà impositiva dello Stato della fonte è subordinata alla condizione che tali compensi in natura derivino da un’attività di lavoro dipendente svolta in detto Stato, non rilevando l’eventuale diverso momento in cui il reddito è corrisposto e la circostanza che la tassazione avvenga in un periodo d’imposta successivo, in cui il dipendente non lavora più in detto Stato.

Con riferimento al caso di specie, vi è poi da sottolineare che sussiste un collegamento con il territorio svizzero, tenuto conto che nel periodo di maturazione del diritto il dipendente ha qui svolto la propria attività di lavoro.

Secondo l’Agenzia, quindi, anche il valore delle azioni maturate nel periodo in cui era in corso il rapporto di lavoro, ricevute in esecuzione del piano incentivante al quale è stato ammesso, deve essere considerato incluso nella retribuzione convenzionale.

Con riferimento alla somma che viene corrisposta a titolo di obblighi contrattuali di non concorrenza, la risposta ad interpello n. 783/2021 precisa che pure in questo caso ricorre l’applicabilità del citato articolo 15, anche se si pone il problema di determinare il periodo di riferimento rilevante al fine di individuare la potestà impositiva tra gli Stati contraenti.

Al riguardo si richiama il commentario OCSE, secondo il quale tali compensi nella maggior parte dei casi non risultano “collegati direttamente a un’attività lavorativa svolta prima della cessazione del rapporto di impiego. In tali ipotesi, le somme corrisposte saranno soggette alla potestà impositiva dello Stato in cui il beneficiario degli emolumenti risulterà residente al momento della percezione degli stessi”.

Pertanto, l’Agenzia, basandosi sulla veridicità delle informazioni fornite dall’istante, ritiene che il patto di non concorrenza non possa essere incluso nella retribuzione convenzionale e vada tassato separatamente in via esclusiva in Italia (Stato di residenza del percipiente) in base all’articolo 17, comma 1 lettera a) del Tuir.

Infine, dato che le somme in questione sono erogate da un datore di lavoro non residente, il soggetto residente deve indicare tali redditi tra quelli soggetti a tassazione separata, compilando il quadro RM del modello REDDITI 2021 PF per gli importi percepiti nel 2020.