Ripetizione degli indebiti INPS: modalità di calcolo

L’INPS con la circolare n. 174 del 22 novembre 2021, fornisce le indicazioni operative riguardanti la nuova modalità di restituzione al netto delle somme indebitamente percepite a titolo di retribuzioni e prestazioni previdenziali soggette a ritenuta d’acconto disciplinata dall’articolo 150 del decreto-legge n. 34/2020.

Modalità di restituzione degli indebiti

Le somme relative ad anni precedenti, assoggettate a tassazione, versate al soggetto erogatore, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili.

Ai sostituti d’imposta spetta un credito d’imposta pari al 30 per cento delle somme ricevute

Fermo restando il diritto del contribuente, nel rapporto diretto con il Fisco, di dedurre dal reddito complessivo gli oneri per somme restituite su cui non sia stata applicata la ritenuta alla fonte, qualora l’INPS, in qualità di sostituto di imposta, abbia titolo a ripetere somme indebitamente erogate, assoggettate in anni precedenti a ritenute alla fonte a titolo di acconto, si attiene alle seguenti modalità operative:

– le somme sono richieste e restituite al netto e non costituiscono onere deducibile per il contribuente;

– al sostituto di imposta spetta un credito d’imposta pari al 30 per cento delle somme oggetto di restituzione, utilizzabile senza limite di importo in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.lgs n. 241/1997.

Determinazione delle somme nette oggetto di ripetizione

Il sostituto è tenuto a sottrarre dall’importo lordo che il contribuente è tenuto a corrispondere, la quota parte delle ritenute operate ai fini IRPEF, proporzionalmente riferibili all’indebito.

Dovranno dunque essere applicate le seguenti procedure di calcolo:

– individuazione delle somme nette oggetto di recupero per ciascuna annualità nei casi di indebiti pluriennali;

– all’interno delle singole annualità del periodo di riferimento dell’indebito, ai fini della determinazione del reddito imponibile, occorre tener conto della complessiva posizione del soggetto, cioè considerare gli importi complessivamente erogati dall’Istituto al medesimo soggetto e non soltanto quelli erogati dalla singola prestazione del cui indebito si tratta;

– ai fini della determinazione delle ritenute operate sul predetto reddito complessivo imponibile è necessario computare tutte le trattenute erariali, comprese le addizionali regionali e comunali determinate e riferite agli anni d’imposta cui si riferisce l’indebito.

Credito d’imposta

L’accertamento amministrativo dell’indebito è il momento rilevante per la costituzione, da un lato, del diritto alla ripetizione nei confronti del soggetto interessato e, dall’altro, del diritto al credito di imposta verso l’Erario, a prescindere dall’effettiva restituzione delle somme da parte del debitore che, si ripete, può anche non avvenire.

L’Istituto, quindi, si avvarrà del credito di imposta in esito all’accertamento del diritto alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, indipendentemente dalla loro effettiva restituzione.

Il credito, recuperato periodicamente in sede di versamenti F24 nei termini previsti dalla normativa, viene rendicontato nel modello 770 – Quadro SX – Rigo SX1 – colonna 5; le somme nette accertate sono certificate negli appositi punti previsti della Certificazione Unica ordinaria (punto 475 per i redditi da lavoro dipendente e punto 22 per quelli da lavoro autonomo, a uso esclusivo dell’Agenzia delle Entrate), in quanto non costituenti oneri deducibili dal reddito complessivo del contribuente.