Rendita INAIL 2021, rivalutazione del minimale e del massimale
L’inail con la circolare 32 del 23 novembre 2021 ha fornito la rivalutazione del minimale e del massimale di rendita, con decorrenza 1° gennaio 2021, per il calcolo dei premi assicurativi. Sul punto, il D.M. (Lavoro) n. 188 del 23 settembre 2021 ha rivalutato le prestazioni economiche erogate dall’Istituto nel settore industria, con decorrenza 1° gennaio 2021, e stabilisce gli importi del minimale e del massimale di rendita nelle misure di 17.448,90 euro e di 32.405,10 euro.
Sulla base di tali importi, l’Istituto assicuratore ha aggiornato i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi da variare secondo la rivalutazione delle rendite.
Rendita INAIL, la retribuzione convenzionale
Di seguito, si fornisce la retribuzione convenzionale giornaliera e mensile, con decorrenza 1° gennaio 2021, per ciascuna categoria di lavoratore, per il calcolo del premio INAIL:
- lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita: giornaliera 58,16 euro e mensile 1.454,08 euro;
- familiari partecipanti all’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis c.c.: giornaliera 58,40 euro e mensile 1.460,07 euro;
- lavoratori di società a compagnie e gruppi portuali di cui alla L. n. 845/1994: giornaliera 108,41 euro e mensile 1.300,92 euro (per 12 giorni);
- lavoratori dell’area dirigenziale senza contratto part-time: giornaliera 108,41 euro e mensile 2.700,43 euro;
- lavoratori dell’area dirigenziale con contratto part-time: oraria 13,50 euro;
- retribuzione di ragguaglio: giornaliera 58,16 euro e mensile 1.454,08 euro;
- compensi effettivi per i lavoratori parasubordinati: mensile minimo 1.454,08 euro e mensile massimo 2.700,43 euro;
- retribuzione effettiva annua per gli sportivi professionisti dipendenti: mensile minimo 17.448,90 euro e mensile massimo 32.405,10 euro.
Premio INAIL, alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado
Dal 1° gennaio 2021, la misura del premio annuale a persona aumenta proporzionalmente a 2,79 euro, quindi, considerando che il periodo assicurativo inizia il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell’anno successivo, l’importo dovuto per la regolazione dell’anno scolastico 2020/2021 risulta uguale a 2,77 euro.
Pertanto, in ordine al periodo “gennaio–ottobre 2021”, in sede di regolazione dei premi per il suddetto periodo, non va applicata alcuna integrazione rispetto al premio di 2,66 euro già richiesto.
Premio INAIL, allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali
L’importo del premio speciale annuale è posto a carico delle istituzioni formative e degli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni.
Detto premio speciale è fissato con riferimento alla retribuzione convenzionale giornaliera pari al minimale di rendita vigente alla data di inizio dell’anno formativo ed è aggiornato automaticamente in relazione alle variazioni apportate all’importo giornaliero di detto minimale.
In particolare, per l’anno formativo 2021/2022:
- la retribuzione minima giornaliera è pari a 58,16 euro;
- il premio speciale unitario annuale è pari a 62,82 euro.