Contributo a fondo perduto per le start up al 100%

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento n. 365798 del 20 dicembre 2021 in tema di determinazione della percentuale del contributo a fondo perduto riconosciuto ai sensi dell’articolo 1-ter del DL 22 marzo 2021, n. 41.

L’articolo 1-ter del DL n. 41 del 2021, riconosce un contributo a fondo perduto nella misura massima di 1.000 euro ai soggetti titolari di reddito d’impresa che hanno attivato la partita IVA nel corso del 2018 e avviato l’attività nel corso del 2019, il contributo a fondo perduto per le start up.

Il contributo a fondo perduto di cui trattasi è riconosciuto nel limite complessivo di spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2021.

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 305784 dell’8 novembre 2021, in base a quanto previsto dal decreto attuativo del Ministro dell’economia e finanze del 10 settembre 2021, sono state definite, tra l’altro, le modalità per la presentazione dell’istanza per l’accesso al contributo e per garantire il rispetto del limite di spesa.

In particolare, il richiamato provvedimento dell’8 novembre 2021 prevede che:

-l’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto è presentata all’Agenzia delle entrate dal 9 novembre al 9 dicembre 2021;

-successivamente al suddetto termine, l’Agenzia delle entrate definisce la percentuale di riparto dei fondi disponibili, rapportando il limite di spesa all’ammontare complessivo dei contributi richiesti. Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei contributi richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100 per cento.

L’erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente indicato nell’istanza, ovvero, in base a specifica scelta irrevocabile del beneficiario, il contributo è riconosciuto come credito d’imposta compensabile tramite modello F24.

Pertanto, considerato che l’importo complessivo dei contributi richiesti è inferiore alle risorse finanziarie disponibili, con il nuovo provvedimento è stato stabilito che a ciascun beneficiario sarà riconosciuto l’intero ammontare del contributo risultante dall’ultima istanza validamente presentata, in assenza di rinuncia, che abbia superato i controlli (istanza non annullata/sostituita/scartata).

Infatti, la percentuale di riparto dei fondi disponibili è pari al 100 per cento.

Successivamente, sarà istituito il codice tributo per l’utilizzo del contributo in compensazione tramite modello F24, per coloro che hanno scelto tale modalità di fruizione.

La percentuale di cui al punto 4.1 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 305784 dell’8 novembre 2021 è pari al 100 per cento. 1.2. L’importo del contributo che sarà riconosciuto a ciascun beneficiario è pari all’intero ammontare risultante dall’ultima istanza validamente presentata, in assenza di rinuncia, che abbia superato i controlli di cui al punto 4.1 del richiamato provvedimento dell’8 novembre 2021.