Società di persone: l’annullamento dell’atto impositivo ha effetti anche sui soci

La Corte di Cassazione con l’ordinanza 39817 del 14 dicembre 2021 ha chiarito che l’’annullamento dell’atto impositivo relativo alla società di persona ha effetto anche sull’avviso di accertamento emesso nei confronti dei soci. E ancora, l’integrazione o la modifica dell’originario avviso di accertamento con incremento di quanto dovuto, determinano una nuova pretesa rispetto a quella originaria, che va formalizzata con l’adozione di un nuovo atto impositivo.

In primo luogo, è stato precisato che l’unitarietà dell’accertamento – che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio – comporta che il ricorso tributario proposto da uno dei soci o dalla società riguardi inscindibilmente sia la società che tutti i soci e impone, dunque, che tutti tali soggetti siano parte dello stesso procedimento, non potendo la controversia essere decisa limitatamente ad alcuni solo di essi. Ne discende che il ricorso proposto anche da uno solo dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio, trattandosi, ossia, di litisconsorzio necessario.

In ogni caso, secondo gli Ermellini, il fatto costitutivo della pretesa impositiva sarebbe unico e si sostanzierebbe nel rapporto di diretta derivazione della rettifica dei redditi dei soci ai fini Irpef dalla rideterminazione di quelli della società di persone, che ne costituisce il presupposto.

Ne discenderebbe che l’annullamento dell’atto impositivo relativo alla società ha effetto anche sulle parti della sentenza riguardanti l’avviso di accertamento emesso nei confronti dei soci, in quanto da esso dipendenti.

Tutto ciò – ha altresì continuato la Corte – anche nei casi in cui il predetto avviso sia definitivo per essere ormai decorso il relativo termine di decadenza ovvero per non essere stati autonomamente impugnati i capi della pronuncia che lo riguardano oppure, ancora, per essere stato confermato con sentenza passata in giudicato.