Il datore non è tenuto a rispondere all’ispettorato se la richiesta è generica
La Cassazione con la sentenza 46032 del 16 dicembre 2021 afferma che non integra il reato di omessa risposta alle richieste di informazioni dell’ispettorato del lavoro, ex art. 4 L. 628/1961, la condotta omissiva del datore al quale sia stata genericamente richiesta la trasmissione della «documentazione di lavoro».
L’imprenditore viene ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 4, comma 7, L. 628/1961 per non aver ottemperato alla richiesta dell’Ispettorato del Lavoro – avanzata con verbale di primo accesso ispettivo – di fornire notizie in materia di personale occupato, tutela dei rapporti di lavoro e legislazione sociale.
La Cassazione rileva che la condotta datoriale risulta penalmente rilevante solo se la mancata risposta all’ispettorato è inerente a richieste di informazioni specifiche e strumentali rispetto ai compiti di vigilanza e di controllo dell’organo ispettivo.
Per la sentenza, il predetto reato è integrato anche nel caso di omessa esibizione di documenti richiesti dall’Ispettorato nell’esercizio dei compiti di vigilanza, nonché nell’ipotesi di richiesta di informazioni avvenuta nel contesto delle indagini di polizia amministrativa.
Secondo i Giudici di legittimità, invece, lo stesso non è ravvisabile laddove la richiesta non attenga a specifiche istanze dell’Ispettorato, ma consegua ad una generica domanda di trasmissione della «documentazione di lavoro».
Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso dell’imputato e lo proscioglie dall’accusa mossagli.