Esonero contribuzione autonomi: domande di rimborso e compensazione

L’INPS, nel messaggio n. 4620 del 23 dicembre 2021, rende noti gli esiti delle verifiche preliminari per la fruizione dell’esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti, chiarendo che gli importi concessi dall’Istituto sono visualizzabili dagli interessati sul “Cassetto previdenziale” della gestione di riferimento a decorrere dal 29 novembre 2021.

Istanze di rimborso

Il rimborso della contribuzione versata può essere effettuato solo dopo il completamento di tutte le verifiche di sussistenza dei requisiti:

– regolarità contributiva verificato attraverso il Documento unico di regolarità contributiva (Durc);

– calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019;

– avere percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito da lavoro o derivante dall’attività che comporta l’iscrizione alla Gestione non superiore a 50.000 euro;

– non avere presentato per il medesimo fine domanda ad altra forma di previdenza obbligatoria.

Istanze di compensazione

Per i contribuenti iscritti alle gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, obbligati al versamento sul minimale di reddito, e per quelli iscritti alla gestione dei lavoratori autonomi in agricoltura, le eccedenze dei versamenti effettuati per le rate dell’emissione dell’anno 2021 con scadenza entro il 31 dicembre 2021, conseguenti all’applicazione dell’esonero, saranno riportate automaticamente in compensazione nei limiti della capienza delle quattro rate dell’emissione 2021.

Le eventuali ulteriori eccedenze di versamento rispetto alla capienza dell’emissione 2021 potranno essere compensate con la contribuzione da versare alle scadenze future.