Assegno di invalidità: nuovo limite reddituale per il diritto alla prestazione

L’INPS, nel messaggio n. 4689 del 28 dicembre 2021, prende in esame e ridefinisce il concetto di inattività lavorativa già ridefinito dal decreto Fisco lavoro, convertito in L. 215/2021.

Nuovo limite reddituale

L’attività lavorativa sussiste secondo qualora l’invalido parziale svolga un’attività lavorativa il cui reddito risulti inferiore al limite previsto dall’articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, per il riconoscimento dell’assegno mensile.

A partire dal 21 dicembre 2021, nel procedimento di liquidazione dell’assegno mensile, è riconosciuto il diritto a tale prestazione economica anche quando il soggetto richiedente svolga un’attività lavorativa il cui reddito annuale non superi o sia pari a euro 4.931,00. Le domande di prestazione presentate e non accolte successivamente alla pubblicazione del precedente messaggio n. 3495/2021 saranno riesaminate d’ufficio in autotutela sulla base dei parametri previsti dalla nuova disposizione normativa