Infortuni domestici, pagamento premio entro il 31 gennaio 2022

L’assicurazione contro gli infortuni domestici entrata in vigore il 1° marzo 2001 è gestita direttamente dall’INAIL ed è rivolta a tutti i soggetti che svolgono un’attività finalizzata alla cura dei componenti della famiglia e dell’ambiente in cui dimorano, in modo abituale ed esclusivo. La prestazione si svolge a titolo gratuito e senza vincolo di subordinazione. Il premio assicurativo dovrà essere versato all’Istituto assicurativo tra il 1° gennaio ed il 31 gennaio 2022.

Requisiti assicurativi

L’assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico, è obbligatoria qualora ricorrano i seguenti requisiti:

  • età compresa tra i 18 e i 67 anni compiuti;
  • svolgimento del lavoro di cura dei componenti della famiglia e della casa;
  • assenza di vincoli di subordinazione;
  • attività svolta in modo abituale ed esclusivo.

Ambito domestico

Per ambito domestico si intende l’abitazione in cui risiede il nucleo familiare dell’assicurato, incluse le parti comuni di un condominio (androne, scale, terrazzi).

La tutela è estesa anche alle residenze temporanee scelte per le vacanze, a condizione che si trovino in Italia.

Soggetti assicurati

In considerazione dei precedenti requisiti assicurativi, si devono assicurare i seguenti soggetti che svolgono in modo abituale ed esclusivo lavoro domestico:

  • gli studenti in una località diversa dalla città di residenza e che si occupano dell’ambiente in cui abitano;
  • tutti coloro che, avendo già compiuto i 18 anni, lavorano esclusivamente in casa per la cura dei componenti della famiglia (ragazzi in attesa di prima occupazione);
  • i titolari di pensione di età inferiore ai 67 anni;
  • i cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia e non hanno altra occupazione;
  • i lavoratori in mobilità, i lavoratori in cassa integrazione guadagni o beneficiari di prestazioni a carico dei Fondi di integrazione salariale e i lavoratori che percepiscono indennità di disoccupazione;
  • i soggetti che svolgono un’attività lavorativa che non copre l’intero anno (lavoratori stagionali, lavoratori temporanei, lavoratori a tempo determinato); l’assicurazione, in questo caso, deve ricoprire solo i periodi in cui non è svolta attività lavorativa.

L’obbligo assicurativo non è, invece, rivolto:

  • ai soggetti con età inferiore ai 18 anni o, a decorrere dal 1° gennaio 2019, superiore ai 67 anni;
  • ai lavoratori socialmente utili (LSU);
  • ai titolari di una borsa lavoro;
  • agli iscritti a un corso di formazione e/o a un tirocinio;
  • ai lavoratori part-time;
  • ai religiosi.

Pagamento

Per ottenere la copertura assicurativa dal 1° gennaio e senza soluzione di continuità con l’anno precedente, il soggetto assicurato dovrà versare il premio entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Qualora il versamento venga corrisposto successivamente al 31 gennaio, l’assicurazione decorrerà dal giorno successivo a quello in cui è avvenuto il pagamento.

L’importo del premio è pari a 24 euro annui, il pagamento dovrà avvenire tramite l’avviso di pagamento PagoPA, (reso disponibile nei servizi online dell’Inail).

Tuttavia, il premio è a carico dello Stato, qualora il soggetto interessato abbia:

  • un reddito personale complessivo lordo fino a 4.648,11 euro annui;
  • fa parte di un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo non supera i 9.296,22 euro annui.

Sanzioni

Con riferimento ai soggetti che non pagano l’assicurazione, l’Inail prevede una sanzione graduata in relazione al periodo di trasgressione e per un importo non superiore all’equivalente del premio.

Rinnovo

Entro la fine dell’anno, tutti i soggetti già iscritti all’assicurazione ricevono una lettera con l’avviso di pagamento PagoPA prestampato contente i dati personali e l’importo da corrispondere.