DIS-COLL: le novità della legge di Bilancio 2022
L’INPS, nella circolare n. 3 del 4 gennaio 2022, interviene sulle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 in materia di DIS-COLL con riferimento alla decorrenza del meccanismo di riduzione (c.d. décalage) della prestazione, alla modalità di calcolo della medesima, al riconoscimento della contribuzione figurativa per i periodi di fruizione della prestazione e all’obbligo del versamento, per alcune categorie di lavoratori iscritti alla Gestione separata, di un’aliquota contributiva contro la disoccupazione pari a quella dovuta per la prestazione NASpI.
Meccanismo di riduzione della DIS-COLL
Con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022, prevede che la DIS-COLL si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione.
La DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari a quelli di contribuzione accreditati nell’anno di riferimento e non può in ogni caso superare la durata massima di 12 mesi.
I potenziali beneficiari devono presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di Patronato nel sito internet dell’INPS.
Riconoscimento della contribuzione figurativa
Per i periodi di fruizione della prestazione DIS-COLL, intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2022, è riconosciuta d’ufficio la contribuzione figurativa rapportata al reddito medio mensile, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l’importo massimo mensile dell’indennità per l’anno in corso.
Il periodo di contribuzione figurativa derivante dall’indennità DIS-COLL è computato ai fini dell’anzianità contributiva utile al perfezionamento dei requisiti pensionistici.
Nuova aliquota contributiva
A decorrere dal 1° gennaio 2022, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la prestazione DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci è dovuta un’aliquota contributiva pari a quella dovuta per la prestazione di disoccupazione NASpI.