IVA per il settore nautico: nuovi adempimenti per i raccomandatari marittimi

Assonime con la circolare n. 35 del 2021 analizza le disposizioni in materia IVA per il settore nautico, alla luce di alcuni aggiornamenti in materia previsti dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 9 dicembre scorso. Le novità riguardano, in particolare, i raccomandatari marittimi, ora compresi fra i soggetti incaricati della trasmissione telematica della dichiarazione di utilizzo dei servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine nel territorio della UE, di imbarcazioni da diporto e della dichiarazione di navigazione in alto mare, ai fini della non imponibilità. Il provvedimento, in pratica, allarga la platea degli utenti incaricati del suddetto adempimento, al fine di favorire il corretto assolvimento delle formalità relative all’applicazione dell’IVA negli scambi con l’estero.
Il provvedimento, in pratica, allarga la platea degli utenti incaricati del suddetto adempimento, al fine di favorire il corretto assolvimento delle formalità relative all’applicazione dell’IVA negli scambi con l’estero; come precisato, infatti, il raccomandatario marittimo è una figura professionale di riferimento nel settore dei trasporti marittimi, svolgendo una vasta gamma di servizi nell’ambito dei trasporti marittimi. In tale contesto, in particolare, il raccomandatario si occupa dell’assolvimento di formalità amministrative e delle operazioni commerciali nel luogo in cui sosta la nave.

La logica sottesa all’ampliamento della gamma dei servizi che possono essere resi dal raccomandatario marittimo è, pertanto, nella possibilità di offrire una riduzione dei tempi di espletamento degli adempimenti richiesti dalla normativa, come modificata dalle disposizioni diffusamente commentate, individuando un interlocutore a cui il soggetto obbligato può rivolgersi al fine di espletare tutte le procedure e formalità richieste.

Tale servizio sarà particolarmente utile, come precisato da Assonime, agli armatori per la dichiarazione stabilita per l’alto mare ai fini della non imponibilità ex art. 8-bis, e ferma restando la procedura descritta dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 54 del 6 agosto 2021, in merito alla modalità alternativa al canale telematico, utile principalmente agli armatori stranieri che effettuino operazioni saltuariamente in Italia. Tale procedura consiste nella dichiarazione al Centro operativo di Pescara, nel caso in cui l’armatore non richieda l’attribuzione di un codice fiscale in Italia.

Quest’ultimo è un aspetto procedurale importante da considerare; l’armatore dovrà ottenere l’attribuzione di un codice fiscale in caso di conferimento al raccomandatario dell’incarico alla trasmissione telematica; il raccomandatario potrà invece supportare l’armatore nella presentazione della dichiarazione al Centro Operativo di Pescara (in mancanza di richiesta del codice fiscale).

Presentazione telematica delle dichiarazioni

Assonime, infine, nella suddetta circolare precisa le modalità telematiche di presentazione delle suddette dichiarazioni, che deve avvenire seguendo le modalità prescritte dal D.P.R. n. 322/98, utilizzando un software denominato “dichiarazione nautica”.

Sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate sono peraltro disponibili anche il modello e le istruzioni per la corretta compilazione, sia in italiano che in lingua inglese.

Come precisato in conclusione nella circolare di Assonime, i raccomandatari marittimi si aggiungono all’elenco dei soggetti che possono essere incaricati (assolvendo ai compiti e relativi adempimenti circa l’impegno alla presentazione telematica) ai fini della trasmissione della dichiarazione di alto mare e della dichiarazione di utilizzo dei servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine nel territorio della UE, di imbarcazione da diporto (salvo che il rappresentante marittimo non sia anche già un intermediario rientrante nelle categorie di cui all’art. 3, comma 3, D.P.R. n. 322/98).