Programmi di sviluppo industriali e di attività turistiche: aggiornati i requisiti richiesti
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 5 dell’8 gennaio 2022 il decreto 2 novembre 2021 del Ministero dello Sviluppo Economico recante “Ulteriori modifiche al decreto 9 dicembre 2014 in materia di contratti di sviluppo”.
Si riassumono di seguito alcune delle principali modifiche.
Attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli
Il decreto ha introdotto l’art. 4 bis al decreto in parola prevedendo che i programmi di sviluppo riguardanti esclusivamente l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli possono essere accompagnati da investimenti finalizzati alla creazione, alla ristrutturazione e all’ampliamento di strutture idonee alla ricettività e all’accoglienza dell’utente, finalizzati all’erogazione di servizi di ospitalità connessi alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
Gli investimenti funzionali all’erogazione dei predetti servizi devono essere realizzati dai medesimi soggetti, proponente o aderenti, che realizzano i progetti concernenti la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
Ai fini del rispetto dei limiti dimensionali previsti sono computati esclusivamente gli investimenti concernenti le attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Il progetto di investimento riguardante l’attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli presentato dal soggetto proponente o dall’impresa aderente deve risultare di dimensione significativa rispetto agli investimenti previsti per la ricettività e l’accoglienza proposti dai medesimi soggetti, anche con riferimento agli effetti economici derivanti dalle diverse componenti del progetto di investimento.
Attività istruttoria
Il decreto cambia inoltre la conclusione dell’attività istruttoria con esito positivo che è subordinata al riscontro da parte dell’Agenzia della sussistenza di almeno due dei seguenti requisiti:
a) per i programmi di sviluppo industriale:
1. Positivo impatto sull’occupazione da valutarsi avuto riguardo a:
1.a) l’ubicazione del programma in un’area in cui il Sistema locale del lavoro (SLL) registra, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, un tasso di disoccupazione superiore a quello medio della macro area di riferimento costituita, a seconda della suddetta ubicazione, dalle regioni del Mezzogiorno o dalle restanti regioni del Paese;
1.b) l’aumento del numero degli occupati;
1.c) la capacità del programma di sviluppo di assorbire, nell’ambito del rispettivo fabbisogno di addetti e previa verifica dei requisiti professionali, lavoratori che risultino percettori di interventi a sostegno del reddito, ovvero risultino disoccupati a seguito di procedure di licenziamento collettivo, ovvero dei lavoratori delle aziende del territorio di riferimento coinvolte da tavoli di crisi attivi presso il Ministero dello sviluppo economico;
2. Idoneità del programma di realizzare/consolidare sistemi di filiera diretta e allargata da valutarsi:
2.a) per i programmi realizzati da più imprese, avuto riguardo alla condizione per cui i singoli progetti di investimento risultino strettamente connessi e funzionali alla nascita, allo sviluppo o al rafforzamento della filiera;
2.b) per i programmi realizzati da una sola impresa, avuto riguardo alla condizione per cui il programma presenti forti elementi di integrazione con la filiera di appartenenza e sia in grado di produrre positivi effetti, in termini di sviluppo e rafforzamento, anche sugli altri attori della filiera, con particolare riferimento alle imprese di piccole e medie dimensioni;
3. Idoneità del programma a rafforzare la presenza dell’impresa sui mercati esteri o idoneità del programma di attrarre investimenti esteri, riconducibile, oltre che all’attrazione di nuovi investimenti, anche alla realizzazione di programmi di sviluppo in grado di consolidare la presenza dell’investitore estero sul territorio nazionale;
4. Contributo allo sviluppo tecnologico da valutarsi avuto riguardo alla presenza di investimenti che determinano rilevanti innovazioni di prodotto, di processo produttivo, dell’organizzazione aziendale e/o nelle modalità di commercializzazione. La rilevanza è da valutarsi sulla base dello stato dell’arte internazionale della tecnologia, dei metodi produttivi, organizzativi e/o di commercializzazione;
5. Impatto ambientale dell’investimento, da valutarsi avuto riguardo a:
5.a) la previsione di investimenti nell’efficientamento energetico ovvero per la trasformazione dei processi produttivi finalizzati alla riduzione delle emissioni o alla sostenibilità ambientale in un’ottica di economia circolare;
5.b) la previsione di recupero e riqualificazione di strutture dismesse o sottoutilizzate nell’ambito del programma;
b) per i programmi di attività turistiche:
1. Positivo impatto sull’occupazione da valutarsi avuto riguardo a:
1.a) l’ubicazione del programma in un’area in cui il Sistema locale del lavoro (SLL) registra, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, un tasso di disoccupazione superiore a quello medio della macro area di riferimento costituita, a seconda della suddetta ubicazione, dalle regioni del Mezzogiorno o dalle restanti regioni del Paese;
1.b) l’aumento del numero degli occupati;
1.c) la capacità del programma di investimento di assorbire lavoratori che risultino percettori di interventi a sostegno del reddito, ovvero risultino disoccupati a seguito di procedure di licenziamento collettivo, ovvero dei lavoratori delle aziende del territorio di riferimento coinvolte da tavoli di crisi attivi presso il Ministero dello sviluppo economico;
2. Previsione di recupero e riqualificazione di strutture dismesse o sottoutilizzate nell’ambito del programma;
3. Incidenza del programma su una filiera di interesse turistico da valutarsi avuto riguardo all’idoneità del programma a realizzare/consolidare e promuovere percorsi di interesse culturale, di turismo industriale, ospitalità alberghiera ed enogastronomia;
4. Capacità del programma di contribuire alla crescita o alla stabilizzazione della domanda turistica attraverso la destagionalizzazione dei flussi;
5. Realizzazione del programma in comuni tra loro limitrofi ovvero appartenenti a un unico distretto turistico;
6. Capacità del programma di attrarre investimenti esteri, riconducibile, oltre che all’attrazione di nuovi investimenti, anche alla realizzazione di programmi di sviluppo in grado di consolidare la presenza dell’investitore estero sul territorio nazionale.».
Disposizioni transitorie
Le disposizioni si applicano alle domande presentate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, compatibilmente con lo stato dei procedimenti già avviati.
Le domande di contratto di sviluppo e le istanze di accordo di programma e di accordo di sviluppo già presentate all’Agenzia alla data di entrata in vigore del presente decreto sono valutate con i previgenti criteri, nei limiti delle risorse finanziarie messe a disposizione per finalità coerenti. I programmi di sviluppo connessi ad istanze di accordo di programma e di accordo di sviluppo prive di copertura finanziaria sono valutati in via ordinaria nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione della domanda di contratto di sviluppo.