Fondo perduto affitti: il contributo non spetta per rinegoziazioni antecedenti al 25 dicembre 2020

L’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 13 del 2021  fornisce alcuni chiarimenti in tema di contributo a fondo perduto per la riduzione del canone dei contratti di locazione.

L’art. 9-quater del decreto Ristori (D.L. n. 137/2020), rubricato “Fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali”, è in vigore dal 25 dicembre 2020 (giorno successivo alla pubblicazione in G.U.), in quanto introdotto dalla legge di conversione n. 176/2020. La disposizione stabilisce che, per l’anno 2021, al locatore di immobile ad uso abitativo, ubicato in un comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l’abitazione principale del locatario, che riduce il canone del contratto di locazione in essere alla data del 29 ottobre 2020, è riconosciuto, nel limite massimo di spesa, un contributo a fondo perduto fino al 50% della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore.

Il comma 2 dell’art. 9-quater prevede che ai fini del riconoscimento del contributo, il locatore comunica, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell’erogazione del contributo.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il contributo spetta a condizione che:

– la locazione abbia una decorrenza non successiva al 29 ottobre 2020 e risulti in essere alla predetta data;

– il contratto di locazione sia oggetto di rinegoziazione in diminuzione del canone previsto per tutto l’anno 2021 o per parte di esso.

Al riguardo, come indicato nel comunicato stampa del 6 luglio 2021, il contributo è destinato ai locatori che dal 25 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 hanno ridotto i canoni del contratto di affitto per tutto o parte dell’anno 2021.

Per individuare con precisione le rinegoziazioni in diminuzione che possano beneficiare del contributo a fondo perduto, l’art. 9-quater del decreto Ristori stabilisce alcuni specifici requisiti che devono essere tutti soddisfatti.

In particolare, come riportato nella Guida esplicativa pubblicata a luglio 2021, il contratto di locazione deve essere oggetto di “una o più rinegoziazioni” in diminuzione del canone per tutto l’anno 2021 o per parte di esso e tali rinegoziazioni devono avere data di decorrenza pari o successiva al 25 dicembre 2020 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Ristori).

Ne consegue che il contributo non spetta con riferimento ai contratti di locazione che, seppur in essere al 29 ottobre 2020, sono stati rinegoziati prima del 25 dicembre 2020, data di entrata in vigore dell’art. 9-quater. Ciò in quanto, in assenza di una diversa indicazione, l’art. 9-quater non può che trovare applicazione a decorrere dalla sua entrata in vigore, sulla base del principio generale secondo cui la norma non dispone che per l’avvenire, e quindi per le rinegoziazioni effettuate a decorrere dal 25 dicembre 2020 relative a contratti di locazione in essere al 29 ottobre 2020 e solo con riferimento ai canoni del 2021 “rinegoziati”.