Definizione agevolata dello studio- conseguenze per gli associati

La Corte di Cassazione con l’ordinanza 1406 del 18 gennaio 2022 ha statuito che la posizione degli associati non può essere rettificata sulla base del reddito indicato dallo studio associato ai fini del condono. Va verificata l’eventuale proposizione di motivi di opposizione di carattere personale.

Accolti, dalla Corte di cassazione, i ricorsi promossi da due  legali, contro la decisione con cui la CTR aveva ritenuto legittimi gli avvisi di accertamento per Irpef loro notificati in ragione della quota di partecipazione a uno studio legale associato.

In particolare, le risultanze del reddito dello studio, per come desunte da domanda di definizione agevolata presentata da quest’ultimo, erano state attribuite pro quota ai due associati.

La Commissione tributaria regionale aveva aderito alle ragioni dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo che, in conseguenza della rottamazione, era legittimo che la posizione degli associati venisse rettificata con riferimento al reddito indicato dallo studio associato ai fini del condono.

Entrambi gli avvocati si erano rivolti alla Suprema corte, lamentando, tra i motivi, violazione e falsa applicazione di legge: secondo la loro difesa, la CTR, in presenza di specifiche contestazioni di carattere personale, non avrebbe potuto attribuire agli associati, pro quota, i proventi dell’attività dello studio determinati, come detto, in sede di definizione agevolata.

Gli Ermellini hanno quindi specificato che a  seguito di condono operato unicamente dallo studio legale  all’associato è consentito proporre opposizione all’avviso di accertamento notificato nei suoi confronti ai fini del reddito di partecipazione, proponendo soltanto ragioni di impugnativa specifiche e, quindi, di carattere personale.