Carica di amministratore di società e lavoro subordinato, cumulabili
La Corte di Cassazione con ordinanza 2487 del 27 gennaio 2022 ha precisato che la carica di amministratore e l’attività di lavoratore subordinato di società di capitali sono cumulabili.
Nella vicenda in oggetto in sede di appello, erano state rigettate le domande di una Srl contro l’accertamento INPS che l’aveva raggiunta in considerazione del disconoscimento della natura subordinata dei rapporti di lavoro dalla stessa intrattenuti coi due soci (ciascuno al 50%), membri in via esclusiva del CdA.
I giudici di appello avevano ritenuto, indipendentemente dalla ripartizione dell’onere probatorio, che la qualità di membri del Consiglio di amministrazione della società, ostasse alla costituzione di un vincolo di subordinazione con la società medesima, attesa la decisività della volontà di ognuno dei due nella formazione del processo decisionale.
Questo, diversamente da quanto concluso dal Tribunale in primo grado, laddove era stato escluso che l’INPS avesse assolto all’onere probatorio su di esso gravante di dimostrare la natura simulata del rapporto.
La Società aveva impugnato la decisione di secondo grado rivolgendosi alla Suprema corte, davanti alla quale aveva dedotto violazione e falsa applicazione di legge.
Secondo la sua difesa, era sbagliato dedurre l’esclusione di un rapporto di lavoro subordinato dei soci e membri del CdA, sull’erronea considerazione del presupposto dell’inesistenza di un vincolo di subordinazione.
La Corte ha puntualizzato che l’incompatibilità della condizione di lavoratore subordinato alle dipendenze della società si ha esclusivamente rispetto alla qualifica di amministratore unico di una società, in quanto, in tal caso, non può realizzarsi un effettivo assoggettamento del predetto all’altrui potere direttivo, di controllo e disciplinare, che si caratterizza quale requisito tipico della subordinazione.
Sono invece cumulabili – ha ricordato la Corte, richiamando la prevalente giurisprudenza in materia – la carica di amministratore e l’attività di lavoratore subordinato di una stessa società di capitali.
Ciò, laddove siano accertati – in base ad una prova di cui è necessariamente onerata la parte che intenda far valere il rapporto di lavoro subordinato – l’attribuzione di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale e il vincolo di subordinazione, vale a dire l’assoggettamento, nonostante la carica medesima, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo di amministrazione della società.