Lite rottamata se il diniego del Fisco giunge oltre il termine perentorio

La Corte di Cassazione con ordinanza 2372 del 27 gennaio 2022 ha specificato che è  da considerare perentorio il termine entro il quale l’Ufficio finanziario deve esprimere il proprio diniego all’istanza di definizione agevolata delle liti pendenti.

Un contribuente proponeva ricorso contro la decisione con cui la CTR aveva statuito la legittimità di una cartella di pagamento per Iva, lui notificata.

Nelle more del procedimento tributario, il ricorrente aveva presentato istanza di definizione agevolata, istanza che era stata rigettata dall’Agenzia delle Entrate con apposito provvedimento di diniego.

Il contribuente si era opposto a tale ultimo atto con ricorso, confluito nel medesimo giudizio, in cui aveva dedotto l’illegittimità del diniego in quanto tardivo: il provvedimento dell’Ufficio gli era stato notificato a mani ben dopo il prescritto termine del 31 luglio 2020, scaduto il quale la definizione avrebbe dovuto ritenersi validamente perfezionata.

Nel caso della definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 richiamato, in particolare, è evidente il favor sotteso alla procedura e al suo perfezionamento: tale predilezione del Legislatore per il buon fine dell’operazione di rottamazione della controversia – si legge nella decisione – va nella direzione di configurare il silenzio dell’Ufficio come un silenzio – assenso.

L’evoluzione normativa – hanno concluso gli Ermellini – è chiaramente caratterizzata da un incremento della speditezza nella definizione delle procedure di condono, secondo una tendenza costante nel tempo, tanto che il legislatore ha progressivamente mutato i presupposti dell’estinzione del giudizio, in modo da eliminare, prima, l’attestazione di regolarità da parte dell’Agenzia, poi, anche la necessità di una decisione collegiale circa l’estinzione del giudizio stesso, disposta con mero decreto presidenziale.

Da qui la declaratoria di illegittimità del diniego reso dall’Ufficio finanziario con conseguente relativo annullamento e dichiarazione di estinzione del processo.