Pensione superstiti: spettanza al coniuge separato anche con addebito e senza alimenti
L’INPS con la pubblicazione della circolare n. 19 del 1 febbraio 2022, interviene riguardo il diritto alla pensione ai superstiti in favore del coniuge superstite in caso di separazione.
Nel caso di addebito della separazione, il diritto al trattamento sussiste solo in caso di titolarità di assegno alimentare. Tuttavia esiste giurisprudenza costante della Corte di Cassazione che afferma il principio secondo cui non sussiste alcuna differenza di trattamento per il coniuge separato in ragione del titolo della separazione.
Pertanto, nel caso di separazione, con o senza addebito, con riferimento al coniuge superstite, non si richiede, quale requisito per ottenere la pensione di reversibilità o indiretta, la vivenza a carico del dante causa al momento della morte di quest’ultimo, ma unicamente l’esistenza del rapporto coniugale con il coniuge defunto pensionato o assicurato.
Le domande di pensione ai superstiti presentate a decorrere o pendenti alla data dell’1 febbraio 2022 devono essere definite in base ai nuovi criteri.
Ricostituzione o revoca pensioni già liquidate
Nelle ipotesi in cui la pensione ai superstiti sia stata liquidata in favore di un’altra categoria di superstiti il cui diritto risulti concorrente (ad esempio i figli) ovvero incompatibile (ad esempio, fratelli, sorelle, genitori) con quello del coniuge superstite separato, il riconoscimento del diritto alla pensione in favore di quest’ultimo comporta la ricostituzione o la revoca della pensione già liquidata, con effetto dalla decorrenza originaria.