CCNL Personale domestico

Con verbale di accordo 2 febbraio 2022 Fidaldo, Domina, Federcolf e Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs hanno definito i minimi retributivi per il lavoro domestico a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Minimi retributivi
La Commissione nazionale prevista dal Ccnl “Lavoro domestico”, a seguito di riunione in videoconferenza con la Divisione VI della Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha definito i minimi retributivi a valere dal 1° gennaio 2022, come da seguenti tabelle.

Lavoratori conviventi (art. 14, comma 1, lettera a) Ccnl)

LivelliValori mensiliIndennità
A664,09
AS784,85
B845,22
BS905,59
C965,98
CS1.026,34
D1.207,45178,55
DS1.267,82178,55


Assistenza notturna (art. 10 Ccnl)

LivelliValori mensili
AutosufficientiNon autosufficienti
BS1.041,42
CS1.180,28
DS1.458,03


Presenza notturna (art. 11 Ccnl)

LivelloValori mensili
Unico697,30


Lavoratori non conviventi (art. 14, comma 1, lett. b) Ccnl)

LivelliImporti orari
A4,83
AS5,69
B6,03
BS6,40
C6,76 
CS7,13
D8,22
DS8,57


Lavoratori art. 14, comma 2, Ccnl (orario ridotto)

LivelliValori mensili
B603,73
BS633,93
C700,31


Lavoratori art. 14, comma 9, Ccnl (Assistenza a persone non autosufficienti in sostituzione dei lavoratori titolari)

LivelliValori orari
CS7,66
DS9,24


Indennità di vitto e alloggio
Dal 1° gennaio 2022 l’indennità di vitto e alloggio è pari ad € 5,81 (di cui € 2,03 per pranzo e/o colazione, € 2,03 per cena, € 1,75 per l’alloggio).

Indennità art. 34, comma 3, Ccnl
Alla baby sitter inquadrata nel livello BS, fino al compimento del 6° anno di età del bambino, spetta un’indennità di € 119,09 mensili (€ 0,72 orari). In caso di lavoratori di cui all’art. 14, comma 2, Ccnl (orario ridotto), l’indennità è pari ad € 83,44.
Tale indennità è assorbibile da eventuali superminimi individuali di miglior favore percepiti dal lavoratore.

Indennità art. 34, comma 4, Ccnl
All’addetto a più persone non autosufficienti, inquadrato nei livelli CS o DS spetta un’indennità pari ad  € 102,88 (€ 0,60 orari).
Tale indennità è assorbibile da eventuali superminimi individuali di miglior favore percepiti dal lavoratore.

Indennità art. 34, comma 7, Ccnl
Al lavoratore inquadrato nei livelli B, BS, CS in possesso della certificazione di qualità di cui alla norma tecnica UNI 11766:2019 in corso di validità, spetta (decorsi 12 mesi dalla data di decorrenza del Ccnl 8 settembre 2020) la seguente indennità mensile:

LivelloValori mensili
B8,23
BS10,29
CS10,29

Tale indennità è assorbibile da eventuali trattamenti retributivi di miglior favore complessivamente percepiti dal lavoratore.