Assegno unico universale: le regole per il calcolo e l’erogazione mensile

L’INPS, con la circolare n. 23 del 9 febbraio 2022, ha fornito ulteriori precisazioni su spettanza, decorrenza e modalità di erogazione della nuova prestazione dell’assegno unico universale.

Importo dell’assegno

Per ciascun figlio minorenne è previsto un importo pari a 175 euro mensili che spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro e si riduce gradualmente, fino a raggiungere un valore pari a 50 euro con ISEE pari o superiore a 40.000 euro.

Per ciascun figlio maggiorenne, fino al compimento del ventunesimo anno di età, è previsto un importo pari a 85 euro mensili in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro che si riduce fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro.

Inoltre, è possibile applicare, anche in cumulo, le seguenti maggiorazioni.

a) figli successivi al secondo: da 85 a 15 euro mensili;

b) figli con disabilità: da 105 a 85 euro mensili;

c) per ciascun figlio maggiorenne di età fino a 21 anni con disabilità (di grado almeno medio): 80 euro mensili;

d) madri di età inferiore a 21 anni: 20 euro mensili per ciascun figlio;

e) genitori entrambi titolari di reddito da lavoro: da 30 a 0 euro mensili;

Inoltre, per le annualità 2022, 2023 e 2024, si applica una maggiorazione di natura transitoria nel caso in cui:

a) l’ISEE non superi 25.000 euro;

b) nel 2021 sia stato percepito ANF.

Presentazione della domanda

La domanda di assegno unico e universale è presentata a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno con riferimento al periodo compreso tra il mese di marzo dell’anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell’anno successivo:

– da uno dei genitori esercente la responsabilità genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio;

– dal figlio maggiorenne per sé stesso;

– dall’affidatario ovvero da un tutore nell’interesse esclusivo del tutelato.

N.B. In ipotesi di nucleo familiare in cui sono presenti figli che hanno in comune un solo genitore, deve essere presentata una domanda di assegno da parte di ogni coppia di genitori.

L’assegno è corrisposto dall’INPS in misura intera al genitore richiedente, se questi seleziona tale opzione nella domanda, ovvero, se questi seleziona la ripartizione in pari misura tra genitori, potrà inserire nel modello di domanda, oltre ai suoi dati di pagamento, anche quelli dell’altro genitore.

I dati di pagamento del secondo genitore potranno essere forniti anche in un momento successivo e, in questo caso, il pagamento al 50% al secondo genitore ha effetto dal mese successivo a quello in cui la scelta è stata comunicata all’INPS

Erogazione della prestazione

L’assegno viene erogato dall’INPS attraverso:

– accredito su conto corrente bancario o postale;

– carta di credito o di debito dotata di codice IBAN;

– libretto di risparmio dotato di codice IBAN;

– consegna di contante presso uno degli sportelli postali del territorio italiano;

– accredito sulla carta di Reddito di cittadinanza.

Nel rispetto dei termini di decorrenza del diritto alla prestazione, l’assegno unico e universale è di norma corrisposto entro la fine del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Genitori non coniugati e non conviventi

L’assegno viene attribuito sulla base dell’ISEE minorenni del nucleo familiare di cui fa parte il figlio beneficiario.

In caso di genitori non coniugati e non conviventi tra di loro, il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l’altro genitore e che abbia riconosciuto il figlio, ai soli fini dell’ottenimento di tali prestazioni, si considera facente parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non sia effettivamente assente dal nucleo stesso a causa del verificarsi di situazioni tassativamente indicate nella norma di seguito specificate:

a) il genitore risulti coniugato con persona diversa dall’altro genitore;

b) il genitore risulti avere figli con persona diversa dall’altro genitore;

c) sia stato stabilito con provvedimento dell’autorità giudiziaria il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;

d) sussista esclusione dalla potestà sui figli o sia stato adottato, ai sensi dell’articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;

e) risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici.

Calcolo della rata mensile spettante

L’importo mensile spettante è determinato tenuto conto dell’ISEE presente al momento della domanda. L’importo erogato è fisso per tutte le rate, salvo il conguaglio che verrà effettuato generalmente nelle mensilità di gennaio e febbraio di ogni anno successivo, in cui si farà riferimento all’ISEE in corso di validità al 31 dicembre dell’anno precedente.

Esempio Domanda di assegno unico presentata a marzo 2022 con ISEE valido. La rata di marzo e tutte quelle successive sono calcolate sulla base dell’ISEE presente al momento della domanda. Nei mesi di gennaio e febbraio 2023, si fa riferimento all’ISEE valido al 31 dicembre 2022, con possibilità di conguaglio rispetto al valore della rata inizialmente calcolato a marzo 2022, ed erogato in misura fissa nelle mensilità successive. Per le domande che saranno presentate entro il 30 giugno, in sede di conguaglio, si terrà conto dell’ISEE valido presentato entro il 30 giugno del periodo di riferimento. Per le domande presentate dal 1° luglio, si tiene conto dell’ISEE presente al momento della domanda. L’eventuale maggiorazione, in fase di conguaglio della prestazione, decorre dal mese di presentazione dell’ISEE.

Compatibilità con le prestazioni sociali

L’assegno unico e universale è compatibile con la fruizione di eventuali altre misure a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti locali e con il reddito di cittadinanza.