Contributi volontari: aggiornati gli importi per il 2022
L’INPS con la circolare n. 24 del 11 febbraio 2022 definisce per il 2022 le aliquote di contribuzione da prendere a riferimento per determinare l’importo dei contributi volontari relativi alle varie categorie di lavoratori non agricoli, autonomi e iscritti alla gestione separata. I valori sono stati aggiornati sulla base della variazione percentuale nell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il periodo gennaio 2020 – dicembre 2020 ed il periodo gennaio 2021 – dicembre 2021, che l’ISTAT ha stimato nella misura dell’1,9%.
Lavoratori dipendenti
La retribuzione minima settimanale è pari a euro 210,15. La prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista l’applicazione dell’aliquota aggiuntiva dell’1% è pari a euro 48.279,00 e il massimale è pari a euro 105.014,00. L’aliquota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995, è pari al 33%.
Evidenza contabile separata e Fondo volo
Gli iscritti nell’evidenza contabile separata del FPLD (Autoferrotranvieri, Elettrici, Telefonici e dirigenti ex INPDAI) e al Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A. continuano a versare la stessa aliquota vigente per la contribuzione obbligatoria, pari al 33%.
Per i prosecutori volontari nel Fondo Volo restano invariate le aliquote contributive previgenti, che vanno dal 37,7% al 40,82% a seconda dell’anzianità.
Artigiani e commercianti
Il contributo dovuto dai soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria nelle gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali si determina applicando le aliquote stabilite per il versamento dei contributi obbligatori al reddito medio. La classe di reddito da attribuire a ciascun lavoratore è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore al valore medio mensile dei redditi prodotti negli ultimi 36 mesi di attività.
Gestione separata
L’importo del contributo volontario dovuto alla Gestione separata deve essere determinato applicando all’importo medio dei compensi percepiti nell’anno di contribuzione precedente alla data della domanda, l’aliquota IVS di finanziamento della Gestione.
Ai fini della determinazione del contributo volontario deve essere presa in considerazione esclusivamente l’aliquota IVS vigente per i soggetti privi di altra tutela previdenziale e non titolari di pensione pari, per l’anno 2021, al 25% per i professionisti ed al 33% per i collaboratori e figure assimilate.
Poiché nel 2020 il minimale per l’accredito contributivo è fissato in euro 16.243,00, per il medesimo anno l’importo minimo dovuto dai prosecutori volontari della Gestione separata non potrà essere inferiore a euro 4.060,80 su base annua e euro 380,40 su base mensile per quanto concerne i professionisti e a euro 5.360,28 su base annua e euro 446,69 su base mensile per quanto concerne tutti gli altri iscritti.