Obbligo di sicurezza sul lavoro, vige anche per i tirocinanti o stagisti

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 7093 del 1 marzo 2022 ha statuito che è  giudicato colpevole il datore di lavoro che non osserva gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro nei confronti dei tirocinanti o stagisti durante il percorso formativo.

Il titolare di un’azienda agricola è stato condannato per lesioni personali colpose dopo l’infortunio di una tirocinante. La ragazza, iscritta ad agraria, è stata incaricata di pulire un tino alto due metri e mezzo sotto la vigilanza di un tutor. Ma il grosso coperchio finisce sulla mano dell’universitaria causandole una profonda ferita con lesione al tendine, guaribile in oltre 100 giorni.

La responsabilità a carico dell’imprenditrice si configura per aver permesso il lavaggio della vasca senza prima valutare il rischio e fornire alla tirocinante tanto un’adeguata formazione quanto i necessari dispositivi di protezione.

A nulla rileva l’invocazione – da parte del datore di lavoro – delle linee guida Stato Regioni o la convenzione intervenuta fra la società e l’Università, secondo le quali sarebbe l’Università e non l’azienda agricola il datore di lavoro della ragazza infortunata.

Gli ermellini hanno dunque chiarito che l’art. 2, comma primo, lett. a) del D.Lgs. 81/2008, stabilisce che ai fini della salute e della sicurezza è equiparato al lavoratore chiunque svolga attività nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro, privato o pubblico, anche soltanto per imparare un mestiere e con o senza retribuzione.